RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PERSONALE DELLA SCUOLA: BISOGNA FARE ATTENZIONE

Si tratta di un adempimento al quale il personale della scuola presta poca attenzione.

Chiariamo subito che, qualora le scuole non emanino in automatico il provvedimento di riallineamento della carriera e gli interessati non si facciano parte attiva mediante apposito sollecito/richiesta, si può determinare la prescrizione degli arretrati dopo 5 anni dal diritto alla progressione di carriera.

Alla luce di quanto sopra, ricordiamo cos’ è il “RIALLINEAMENTO CARRIERA” ex articolo 4, comma 3, del DPR 399/98.

Si tratta del “ricongiungimento” dell’anzianità riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione della carriera con l’anzianità giuridica ai fini della progressione nelle ulteriori fasce stipendiali. Le due anzianità, quella già riconosciuta e quella non riconosciuta per intero di sommano al raggiungimento di specifiche “anzianità” giuridiche (ossia dopo determinati anni di servizio). 

Senza soffermarci in tecnicismi, riteniamo opportuno che il personale docente e ATA richieda alle scuole l’emissione del provvedimento di riallineamento della carriera al raggiungimento delle seguenti anzianità giuridiche: 

  • 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
  • 18° anno per i  direttori dei serv.gen.li ed amm.vi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
  • 20° anno per il personale ausiliario e assistenti amm.vi,
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

ESEMPIO: un docente di scuola primaria/infanzia/media o diplomato di II grado, immesso in ruolo il 1.9.2015 che poteva vantare  13  anni di servizio non di ruolo, nella ricostruzione di carriera ha avuto  riconosciuti soltanto 10 anni ( 4 anni per intero più i 2/3 della parte restante  -9 anni – pari ad anni 6). 

In sostanza il nostro docente ha avuto riconosciuti soli 10 anni  (4 + 6) a fronte dei 13 anni di servizio non di ruolo.

I restanti 3 anni di servizio non di ruolo prestati sono stati “accantonati”  

Tale docente, una volta raggiunti i 18 anni (cioè il 1.9.2023) ha diritto ad utilizzare i 3 anni “accantonati” e, quindi, all’emissione del provvedimento di riallineamento della carriera e al recupero dei 3 anni precedentemente “congelati”. 

Ricapitolando, al 1.9.2023, vantando anni 18 di servizio utile ai fini della successiva progressione di carriera ( 8 anni di ruolo + 10 di pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici), l’interessato ha diritto al recupero di anni 3 non precedentemente valutati ai fini giuridici. 

A tal fine, si riportano anche gli scaglioni degli aumenti dello stipendio. 

Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono:

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Nel nostro esempio il docente essendo stato assunto dopo del 1/9/2011 (dal 1.9.2015)  avrà diritto dal 1.9.2023 allo scaglione di stipendio 21-27 anni (sempre che chieda il riallineamento della carriera)

SI ALLEGA FAC-SIMILE della DOMANDA DI RICHIESTA ALLA SCUOLA DI RIALLINEAMENTO

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