ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI: REQUISITI GENERALI – VINCOLI – DEROGHE

NORMATIVA

CCNI 2019/22 più volte prorogato con Intese tra MIM e OO.SS: rappresentative. Nonostante il rinnovo del CCNL per il triennio 2019/21 sia stato sottoscritto il 19 gennaio 2024, il 27 giugno 2024 è stata firmata un’ulteriore Intesa che proroga il vecchio CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie anche per l’a.s. 2024/25.

Vincoli: Legge 74/2023. 

Deroghe: CCNL 2019/21; D. Lgs. 151/2001; Legge 104/92

Cerchiamo ora di chiarire chi può fare cosa.

CATEGORIA 1

I docenti assunti a tempo indeterminato fino all’a.s 2022/23 Non hanno alcun vincolo provinciale o interprovinciale

CATEGORIA 2

I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 e a tempo determinato all’1/09/2022 e a tempo indeterminato l’1/09/2023 da concorso straordinario BIS:

  • POSSONO chiedere l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione soltanto nella provincia di titolarità
  • POSSONO chiedere l’assegnazione provvisoria in altra provincia soltanto se rientrano nelle deroghe previste 

CATEGORIA 3

Docenti assunti da concorso straordinario bis oppure da GPS 1° fascia sostegno con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 che hanno rinviato o ripetuto l’anno di prova nell’a.s. 2023/24

POSSONO presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’i nterno della provincia di appartenenza senza vincoli

POSSONO produrre domanda di assegnazione provvisoria in altra provincia soltanto se rientrano nelle deroghe previste

CATEGORIA 4

Docenti assunti da GPS 1° fascia sostegno con contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 e che abbiano superato l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2023/24

POSSONO presentare domanda di assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità o in altra provincia soltanto se rientrano nelle deroghe al vincolo triennale

In ogni caso, nella mobilità provinciale, saranno collocati IN CODA rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno.

Nella mobilità interprovinciale, saranno collocati IN CODA rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che richiedono anch’essi posti di sostegno in quanto in procinto di concludere il corso di specializzazione o avendo maturato almeno un anno di servizio sul sostegno. 

QUALI SONO LE DEROGHE 

Innanzi tutto il vincolo triennale NON si applica nei casi di sovrannumero (perdente posto nella graduatoria interna di istituto) o esubero (provinciale). 

  • Ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni
  • Personale che beneficia della Legge 104/92: art. 21 e dell’art. 33 comma 3
  • Personale che beneficia dell’art. 33 commi  5 e 6 della L. 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE
  • Coloro che fruiscono di permessi e riposi di cui all’ art. 42 D. Lgs 151/2001 (congedo straordinario) per:
  • Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, convivente con il soggetto con disabilità grave
  • Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1
  • Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2
  • Uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3
  • Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4
  • Coniuge o figlio di soggetto mutilato io invalido civile di cui all’art. 2 commi 2 e 3 della Legge 118/71

QUALI SONO I REQUISITI (PER TUTTI) PER POTER PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto
  • Ricongiungimento  a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • Ricongiungimento al genitore anche non convivente. 

NOTA BENE

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati. 

Il personale scolastico, anche se coniugato, può scegliere di ricongiungersi a un altro familiare (es. figli o genitore).

Ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

La domanda può essere presentata anche per classe di concorso / posto ( grado di istruzione diverso da quello di titolarità (purchè in possesso di abilitazione e conferma in ruolo dopo l’anno di prova): tale richiesta, tuttavia, è aggiuntiva e sarà lavorata in subordine a quella per il posto/cc di titolarità.  

ULTERIORI LIMITI –  non è possibile richiedere assegnazione provvisoria PER:

  • per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali e soltanto se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  • per più province;
  • per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

QUALI SONO I REQUISITI (PER TUTTI) PER POTER PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE  

Fermo restando i vincoli e le deroghe sopra elencati per le varie categorie di docenti, la domanda di utilizzazione può essere presentata da: 

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comunein possesso del titolo perl’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

L’utilizzazione si può chiedere soltanto per la provincia di titolarità ad eccezione di un solo caso:

docenti che sono titolari su una classe di concorso in esubero nella provincia di appartenenza; in questo caso potranno chiedere utilizzazione per altra provincia, prima per il posto o la cdc di appartenenza e, in subordine, per posti per i quali si sia in possesso di abilitazione. 

RICAPITOLANDO

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI: possono presentare domanda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23. Possono presentare domanda soltanto se rientrano nelle deroghe:

  • I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24
  • I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 da GPS 1° fascia sostegno o da concorso straordinario BIS, purché abbiano superato l’anno di formazione  e prova (anche se al momento della domanda risultano ancora a t.d. fino al 31/08/2024) 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI: tutti possono produrre domanda nella provincia di titolarità, ricorrendone i motivi previsti MA gli assunti da GPS 1° fascia sostegno al 01/09/2023 (o che comunque abbiano svolto l’anno di formazione e prova in quest’anno scolastico)  vanno IN CODA

UTILIZZAZIONI 

Tutti possono presentare istanza di utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendone i motivi previsti. 

Supplenze al 30/06 o al 31/08 su posto intero per altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quello di titolarità

Tutti possono accettare una supplenza ex art. 47 CCNL anche in altra provincia (la provincia di inserimento nelle GPS, ovviamente) purché abbiano superato l’anno di prova. 

Ai fini del vincolo si computa: 

  1. L’anno svolto in assegnazione provvisoria o utilizzazione
  2. L’anno di supplenza (ex art. 47 nuovo CCNL scuola)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *