VINCOLO TRIENNALE ASSUNTI DAL 1.9.2023: SI LAVORA PER UNA DEROGA AL BLOCCO, MA SONO PENALIZZATI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO DA GPS 1° FASCIA

In relazione ai vincoli triennali di permanenza nella scuola assegnata nelle operazioni di immissione in ruolo 2023, giungono buone notizie da parte del governo riguardo all’attesa, ennesima deroga al predetto vincolo e alla possibilità per i docenti beneficiari neoassunti  dal 1.9.2023 di poter produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025 (fatta eccezione per i nominati in ruolo su posto di sostegno da GPS 1° fascia come appresso vedremo)

Rivediamo, tuttavia, l’attuale situazione dei neo immessi in ruolo in riferimento al vincolo di permanenza nella scuola nella quale si è ottenuta la nomina in ruolo. 

Per avere chiara la situazione dobbiamo far riferimento alla legge 74/2023. 

Il legislatore della legge 74 ha modificato quanto previsto dalla legge 79/2022 in materia di vincolo di permanenza triennale nella scuola di assegnazione all’atto dell’immissione in ruolo: in sostanza, con la legge 79/2023 era stato stabilito che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte dal 1.9.2022 tutti i docenti sarebbero stati vincolati a restare nella sede assegnata per un  triennio.

La legge 74/2023 ha modificato ed abolito tale vincolo per gli immessi in ruolo dal 1.9.2022 spostandolo in avanti di 1 anno e stabilendo che tale vincolo avesse decorrenza per gli immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2023/2024. Il vincolo attuale consiste nell’impossibilità di presentare domanda di trasferimento e domanda di mobilità professionale.

Le uniche deroghe al vincolo per gli immessi in ruolo dal 1.9.2023 riguardano le situazioni di

  • sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
  • applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente, però, a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

In ragione di quanto previsto dalla legge 74/2023, la situazione attuale è dunque la seguente:  

  • I docenti immessi in ruolo nel a.s. 2022/2023 (o precedenti)non sono stati sottoposti ad alcun vincolo in quanto il vincolo si applica solo alle immissioni in ruolo previste con decorrenza dal 2023/2024. Gli immessi in ruolo dal 1.9.2022, relativamente all’a.s. 2023/2024 hanno infatti avuto la possibilità di produrre domanda di mobilità (trasferimento ed eventualmente anche assegnazione provvisoria)  
  • Anche i docenti assunti da GPS I fascia con contratto a tempo determinato e che con la conferma in ruolo hanno ottenuto la retrodatazione giuridica della nomina all’1.9.2022 non sono stati soggetti al vincolo in quanto fa fede la data di decorrenza giuridica della nomina

In sostanza i vincoli  che riguardano tutti i docenti di ogni ordine e grado immessi in ruolo dal 1.9.2023, a prescindere da quale procedura sia stata disposta la nomina, sono così disciplinati: 

  • Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, è previsto che  “Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  • L’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (cui rimanda l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94) stabilisce che:  “Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Il docente neo immesso in ruolo dal 1.9.2023, quindi, deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova.

Per quanto riguarda le assunzioni da GPS I fascia dall’a.s. 2023/2024 è stabilito che: 

  • Vengono richiesti 3 anni di servizio effettivo.
  • Viene esplicitamente esclusa la possibilità di presentare, non solo domanda di trasferimento, ma anche di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nonché di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL.
  • Si prevede unicamente la deroga nel caso di situazioni sopravvenute di esubero (ma non anche nel caso di docenti che beneficiano della Legge 104/1992- a meno che nel nuovo CCNI relativo alla mobilità si dia concreta applicazione a quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024)

Numerose sono le iniziative legislative poste in essere per consentire anche agli immessi in ruolo 2023 di produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2024/205; tra queste la più importante e che apre ampi margini di accoglimento è quella conseguente all’emendamento presentato in Commissione parlamentare e sul quale vi è stato anche il parere favorevole del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per essere certi che l’emendamento sia approvato occorre attendere il voto in commissione della Camera dei Deputati che dovrebbe essere espresso nei prossimi giorni nell’ambito della  conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi).

Il testo dell’emendamento  prevede la modifica dell’art. 399 comma 3 del testo unico del comparto scuola (di cui sopra si è detto) affinché la decorrenza del vincolo di permanenza nella scuola assegnata parta dalle immissioni in ruolo 2024/2025. Di seguito il testo dell’emendamento n.5.51 presentato il 31 gennaio 2024:  

“3.bis- All’articolo 399, comme 3, del D.L.vo 297/1994, le parole “per l’anno scolastico 2023/2024” sono sistituire “per gli anni scolastico 2023/24 e 2024/25″ ed è aggiunto, infine, il seguente periodo”Resta fermo quanto disposto dall’art.5 comma 10 del D.L. 22.4.2023 n.44 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2023, n.74.”

Purtroppo, dalla lettura dell’ultimo comma dell’emendamento, si rileva l’evidente disparità di trattamento operata dal proponente On.le Sasso della Lega,  nei confronti degli immessi in ruolo su posti di sostegno da GPS 1° FASCIA.  I

Il decreto PA (Decreto Legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74) ha infatti previsto un vincolo più rigido per i neoassunti da GPS I fascia nonché dalla relativa “mini call veloce”.

L’art. 10 comma 10 del Decreto PA dispone che: “A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Va sottolineato che in questo caso è previsto un vincolo triennale più penalizzante  rispetto a quello tradizionale:

  • Sono richiesti 3 anni di servizio effettivo
  • Viene esplicitamente esclusa la possibilità di presentare anche la domandadi assegnazione provvisoria e di utilizzazione nonché di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL
  • Si prevede unicamente la deroga nel caso di situazioni sopravvenute di esubero (ma non anche nel caso di docenti che beneficiano della Legge 104/1992).

Le uniche deroghe al vincolo per i docenti destinatari di nomina su posto di sostegno, finalizzata al ruolo, dal 1.9.2023, riguardano in casi in cui il docenti si trovi nelle seguenti situazioni: 

  • sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
  • applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Come mai all’On.Sasso, primo presentatore dell’emendamento, sono fuggite queeste discriminazioni tra i docenti assunti da GPS 1° fascia sostegno nel 2022 e quelli assunti nel 2023  e tra i docenti assunti nel 2023 su posto curriculare e quelli assunti da GPS 1° fascia sostegno. 

Ci si auspica che tale disparità sia sanata in occasione dell’approvazione dell’emendamento da parte della competente Commissione Consiliare. Riteniamo, infine, che ogni vincolo debba essere abolito senza che annualmente si assista al teatrino e al conto alla rovescia dell’attesa deroga. 

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