Sebbene le operazioni di conferimento supplenze siano iniziate ormai da un mese, si ritiene opportuno chiarire ancora una volta le sanzioni derivanti da eventuali rinunce, mancata presa di servizio o abbandono del servizio.
In altre parole, cosa si può fare senza incorrere in sanzioni.
Le sanzioni sono diverse e si inaspriscono a seconda delle seguenti situazioni:
- Rinuncia alla nomina
- Mancata presa di servizio
- Abbandono del servizio DOPO l’assunzione dell’incarico
PERSONALE ATA
GRADUATORIA PROVINCIALE (24 MESI O GRADUATORIA PERMANENTE): supplenze al 31/08 e al 30/06
SANZIONI
Ove non si giustificano i motivi della mancata assunzione in servizio nel termine fissato dall’ATP che ha conferito la nomina, si perde la possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8 – 30/6 dalle graduatorie permanenti per l’anno scolastico in corso.
Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.
Qualora si assume servizio e, successivamente, si abbandona l’incarico senza giustificato motivo, si perde la possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita sia dalle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO
La rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio non comporta alcun effetto.
L’abbandono della supplenza senza giustificato motivo comporta, invece, la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
PERSONALE ATA SUPPLENTE CHE INTENDE ACCETTARE ALTRA SUPPLENZA avendo già un contratto con altro istituto.
Il personale in servizio con supplenza temporanea a cui sia conferita una supplenza almeno al 30/6, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino ad almeno il 30/6 sia che la supplenza sia conferita da graduatoria provinciale che di istituto.
Il personale in servizio per nomina conferita da Graduatoria Istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata).
Il personale che ha accettato supplenza fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di accettarne altra supplenza al 30/6 o 31/8 solo se per diverso profilo professionale, purché ciò avvenga prima della presa di servizio della prima nomina.
NB: Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza.
È possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
PERSONALE DOCENTE
NOMINE DA GAE O GPS
DOCENTE CHE RINUNCIA A SUPPLENZA ANNUALE O NON ASSUME SERVIZIO
Il docente non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte.
Il docente mantiene il diritto ad essere convocato dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante ha titolo solo per le supplenze brevi
TUTTAVIA:
In caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie provinciali, si perde il diritto alla supplenza anche da graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
In ogni caso la sanzione non si applica qualora l’aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.
DOCENTE CHE ABBANDONA SERVIZIO DOPO L’ASSUNZIONE
Il docente che assume servizio e per qualsiasi motivo, anche giustificato, lo abbandona in corso d’anno: non può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
La sanzione si applica per l’a.s. 2024/25 e 2025/26.
NOMINE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO
Il docente che, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma:
– rinuncia alla supplenza
– non assume servizio dopo l’accettazione
– non risponde, nei termini previsti, alla convocazione
PERDE la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il
medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza.
Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di COMPLETAMENTO, CONFERMA o PROROGA.
ATTENZIONE: POSTO DI SOSTEGNO
O.M. 88/2024 – ART. 14 comma 2 lettera A). supplenza da graduatorie di istituto
“La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli insegnanti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione”
ABBANDONO DEL SERVIZIO Il docente che assume servizio e per qualsiasi motivo, anche giustificato, lo abbandona in corso d’anno: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.
La sanzione si applica per l’a.s 2024/25 e 2025/26
APPROFONDIMENTO DEL CASO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO
Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che (art. 14 comma 1 lettera b):
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Pertanto, la sanzione si estende a tutte le supplenze al 30 giugno\31 agosto, anche quelle conferite da graduatorie d’istituto.
Resta ferma invece la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.
Occorre fare attenzione al fatto che, in questo caso, la sanzione si estende all’intero biennio di validità delle graduatorie.
Nel caso di supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto (art. 14 comma 2 lettera b):
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Pertanto, chi abbandona una supplenza conferita da graduatorie d’istituto non potrà più ottenere supplenze da graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso\tipologie di posto, per l’intero biennio di validità delle graduatorie.
Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da GPS/GAE.
SUPPLENZE MEDIANTE INTERPELLO
La circolare supplenze 2024/2025 specifiche che “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima”. Pertanto, le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di “abbandono” di una supplenza ottenuta mediante i c.d. “interpelli”.
ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO
Premettiamo che tutte le nomine da G.I. si configurano come supplenze brevi.
L’O.M. n 88 del 16 maggio 2024, oltre ad aver previsto delle sanzioni molto pensanti relativamente alla mancata accettazione o risoluzione dei contratti da GPS, ha inasprito anche le penalizzazioni per la mancata accettazione di proposta contrattuale da Graduatoria di Istituto o per risoluzione anticipata.
MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA SUPPLENZA DA G.I.
Nello specifico i casi previsti sono principalmente due:
La mancata accettazione di una proposta contrattuale o la sua proroga o conferma anche a titolo di completamento su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
Quindi, nel caso in cui non si accetti una proposta di assunzione o la proroga da parte di una scuola, si verrà depennati da quella specifica graduatoria di quella scuola per l’a.s. in corso. Ovviamente questo solo se si risulta inoccupati o se non si abbia già accettato proposta da altra scuola.
La stessa penalizzazione è prevista per le proposte sul sostegno, ma solo per i docenti specializzati.
Quindi chi non è specializzato sul sostegno può non accettare proposte su sostegno da graduatoria di istituto incrociata.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DA UNA SUPPLENZA BREVE DA G.I.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Chi abbandona il servizio viene depennato da tutte le graduatorie per il periodo di vigenza delle stesse.
Nessuna sanzione, invece, nel caso in cui si lasci una supplenza breve da G.I. per una nomina da GPS/GAE o sempre da graduatoria di istituto con termine al 30/06 o al 31/08.