Siamo alle solite, nel “sistema scuola” sono davvero troppe le disposizioni che producono forti disparità di trattamento tra i lavoratori: conosciamo quelle tra personale a T.I. e a T.D., quelle relative alla valutazione dei titoli culturali nelle graduatorie interne e dei precari, quella recente e diversificata tra gli assunti a T.I e gli assunti con l’ultima ridicola trovata della “supplenza finalizzata al ruolo” .
Un’ulteriore, azzardato dire un’ultima, discriminazione riguarda la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi per effetto del PNRR del 2023
Ci sono coloro che sono stati assunti regolarmente in quanto inclusi nelle graduatorie di merito approvate entro il 31 agosto 2024 con effetto dal 1.9.2024. Tra questi docenti vincitori e nominati in ruolo, tuttavia, ci sono anche docenti che non hanno preso servizio oppure hanno successivamente rinunciato.
In merito a queste situazioni, il Decreto ministeriale 31 luglio 2024 n. 158 – Allegato A ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – ha previsto che “Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando poi alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova.”
In sostanza, lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso in parola, laddove effettuata dopo il 31 agosto 2024 (come sta avvenendo in questi giorni) comporta la decorrenza giuridica dal 1.9.2024 ma, gli effetti economici, e quindi l’assunzione in servizio, è posticipata al 1.9.2025.
Pertanto, i docenti che verranno a trovarsi nella situazione descritta (assunti dopo il 31/08 da GM pubblicate entro la stessa data):
- saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
- prenderanno servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
- all’atto dell’individuazione avranno assegnata solo la provincia di titolarità;
- otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25)
Diverso epilogo è stato riservato a quei docenti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale – 2023 PNRR – e che, risultati vincitori, non sono stati nominati in quanto i concorsi sono ancora, o erano ancora, in svolgimento al 31 agosto e si sono conclusi dopo tale data o si concluderanno entro il 10 dicembre 2024.
Costoro, ai sensi di quanto disposto dal DL n. 71/2024, “al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali previsti dal suddetto piano nazionale di ripresa e resilienza”, qualora la graduatoria sarà pubblicata entro il 10 dicembre 2024, saranno assunti con decorrenza giuridica 1.9.2024 ed economica immediata dalla data di assunzione in servizio che deve avvenire entro il 31 dicembre 2024.
Ricapitolando, risulta evidente la grave disparità di trattamento tra:
- docenti assunti per scorrimento dopo del 31 agosto 2024 che ottengono la decorrenza economica al 1.9.2025 , nonostante la graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2024. Tra costoro rientrano i nominati per scorrimento a seguito di rinuncia di altro vincitore.
- docenti la cui graduatoria viene perfezionata dopo il 31 agosto ma entro il 10 dicembre 2024, che saranno assunti con decorrenza economica già dal corrente anno scolastico.
Disposizioni incongruenti che denotano la solita buona dose di approssimazione ministeriale.
Tra l’altro, è opportuno ricordare la solita durata delle procedure concorsuali che si estende ben oltre le previsioni ministeriali che, sistematicamente, sembrano ignorare le problematiche relative ai concorsi e fissano traguardi surreali . Tra i problemi principali, la nomina dei commissari e/o le loro frequenti dimissioni, situazione di cui il ministero rifiuta di prendere atto e alla quale rifiuta di far fronte in quanto sceglie deliberatamente di ignorarne i motivi.