PRESENTAZIONE DOMANDE PER SUPPLENZE DA GAE E GPS PER L’A.S. 2022/2023: ASSURDA DECISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Durante l’incontro che il Ministero ha tenuto con le cosiddette OO.SS. rappresentative è emerso che con molta probabilità il periodo previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze sarà fissato dal 2 al 16 agosto 2022.

La procedura, istituita per la prima volta lo scorso anno, prevede la presentazione della domanda  per le nomine da GAE/GPS e  GPS I fascia di sostegno finalizzata al ruolo sui posti di durata fino al 31 agosto e al 30 giugno.

Come potrà essere avviata tale procedura se molti uffici provinciali ancora non pubblicano le Graduatorie Provinciali per le Supplenze? 

Ammesso che gli uffici riescano a pubblicare le graduatorie entro il 30 luglio, come potranno gli interessati segnalare eventuali errori commessi nella valutazione dei titoli e nell’attribuzione del punteggio. Sebbene sia previsto soltanto ricorso al TAR o al PdR, la maggior parte degli uffici scolastici già all’atto della prima istituzione delle GPS ha consentito la presentazione di reclami da parte degli aspiranti. Come potranno, infine, essere pubblicate le disponibilità dei posti atteso che sono ancora in corso le nomine in ruolo e dal 2 agosto essere dovrebbe partire la CALL VELOCE ? 

Secondo il Ministero, invece, le istanze dovranno essere prodotte senza che i docenti abbiano contezza delle disponibilità,  per cui la scelta avverrà indicando  scuole/comuni/distretti per le quali si aspira ad ottenere la nomina, a prescindere che vi sia disponibilità o meno.

Il Ministero sostiene addirittura che le rettifiche alle valutazioni delle domande di aggiornamento delle GPS potranno avvenire anche successivamente e gli uffici scolastici potranno, se necessario, ripubblicare le graduatorie entro fine agosto. Siamo alla follia. Come mai le OO.SS: rappresentative non abbandonano il tavolo ?

Siamo, inoltre, in attesa della Circolare annuale delle Supplenze, ma il Ministero ha già anticipato quanto segue: 

NOMINE IN RUOLO DA GPS 1° FASCIA SOSTEGNO:
Per tali nomine, 
previste dall’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, gli aspiranti parteciperanno compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno. 

La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (se si compila l’apposita sezione dell’istanza). 

L’assegnazione di entrambi gli incarichi, quella sui posti di sostegno finalizzati al ruolo (GPS I fascia) e quella degli incarichi annuali (31/8-30/6) si effettua congiuntamente, ossia con un’unica procedura (per cui chi parteciperà per entrambe le procedure lo farà con un’unica domanda online) 

Il sistema elaborerà le operazioni in due momenti distinti: prima quelle relativi agli incarichi a tempo determinato ma finalizzati al ruolo dalla I fascia delle GPS sostegno; successivamente quelli relativi agli incarichi di supplenza (prima dalle GAE e, in subordine, dalle GPS di I e II fascia).

RUOLO VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO BIS

Per tali nomine in ruolo, previste dall’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la procedura sarà realizzata paradossalmente dopo la call veloce, per cui gli Uffici scolastici regionali procederanno  a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo 

Terminate le procedure di nomina da GPS 1 fascia, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di nomina dal concorso straordinario-bis, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare numericamente i posti riservati ai vincitori di questa procedura.

Domande di Messa a disposizione – MAD

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza da MAD purché l’aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. I docenti saranno individuati prioritariamente tra i docenti abilitati e specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022. In sostanza, i docenti inclusi in GAE E GPS non potranno produrre domanda, diversamente dall’a.s. 2021/2022, di messa a disposizione 

Docenti di ruolo accesso e incarico ai sensi dell’art. 36 del CCNL

È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza. Possono partecipare alla procedura anche coloro che sono stati destinatari di proposta in ruolo per l’a.s. 2022/23.

Supplenze per spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Premesso che nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, vanno attribuite ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento (ovviamente a richiesta) secondo il seguente ordine: prioritariamente ai docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento di orario; successivamente al personale con contratto ad orario completo in servizio nella stessa scuola– prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

PART-TIME docenti con contratto a T.D.

Nel limite  del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno potranno essere concesse richieste di part-time.  Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

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