CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E DI ISTITUTO: EFFETTI A SEGUITO RINUNCE/ABBANDONO/MANCATA RISPOSTA ALLA CONVOCAZIONE PER GAE/GPS/G.I.

Il Ministero è in procinto di pubblicare la circolare annuale che disciplinerà, in applicazione di quanto previsto  dalla O.M. 112/2022, il conferimento delle supplenze al personale della scuola per il prossimo anno scolastico 2022/2023.

Conoscere le sanzioni previste in caso di mancata presentazione dell’istanza telematica o di omessa indicazione è fondamentale ai fini della presentazione delle domande finalizzate al conferimento delle supplenze annuale (30 giugno o 31 agosto) al personale docente incluso in GAE oppure in GPS, rivestono 

Con l’intento di chiarire incertezze e dubbi derivanti dalle nuove norme dettate in materia di accettazione, rinuncia e abbandono della supplenza, che sia conferita da graduatoria provinciale che di istituto, abbiamo predisposto un prospetto riassuntivo delle situazioni che si possono verificare.

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI DA GAE E GPS A LIVELLO PROVINCIALE.

  • PRIMA FATTISPECIE:

Il docente che non presenta istanza per ottenere eventuale supplenza annuale,  è considerato rinunciatario al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie (GAE E GPS) cui l’aspirante abbia titolo e sia incluso per l’anno scolastico 2022/2023. 

Lo stesso docente può aspirare ad ottenere supplenza dalle  graduatorie d’istituto in cui risulta incluso.

  • SECONDA FATTISPECIE

Il docente non indica tutte le sedi cui potrebbe aver diritto alla nomina nelle scuole in cui è attivato l’insegnamento per il quale è presente in graduatoria. 

Non ci riferiamo ai soli posti che l’UST competente ha pubblicato ma a tutte le scuole della provincia in quanto nel corso dell’anno, e sino al 31 dicembre 2022, si possono creare ulteriori disponibilità rispetto a quelle pubblicate e il docente che non abbia ottenuto nomina al primo turno potrebbe essere individuato nei turni successivi.

Laddove, quindi, non siano indicate tutte le scuole, il docente è considerato rinunciatario, per tutte le sedi non espresse e ciò determina il mancato conferimento della supplenza dalle graduatorie per le quali lo stesso sia risultato i n turno di nomina proprio su quelle sedi. 

Lo stesso vale per la mancata indicazione/scelta di una o più classi di concorso o tipologia di posto. 

  • TERZA FATTISPECIE

 Il docente è stato individuato per una supplenza, ma decide di rinunciareall’assegnazione della stessa, ovvero senza comunicare la rinuncia non assume servizio entro il termine assegnato dall’Ufficio Scolastico di competenza.

In questo caso non avrà diritto all’attribuzione di alcuna supplenza (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che delle GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime graduatorie, anche dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2022/2023 
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

  • QUARTA FATTISPECIE

Il docente accetta la nomina annuale, assume servizio ma, poi, nel corso dell’anno abbandona l’incarico. In questo caso ciòcomporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

  • PRIMA FATTISPECIE 

Il docente, utilmente collocato nella graduatoria di istituto, viene individuato quale avente titolo alla nomina temporanea dal Dirigente Scolastico. 

Il docente che comunica la propria rinuncia alla proposta contrattuale ovvero, già in servizio, terminata la supplenza temporanea, decide di non accettare la proroga o la conferma della stessa anche a titolo di completamento incorre nella  perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. 

Posto sostegnosoltanto il docente specializzato in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, si perde la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istitutosia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione

  • SECONDA FATTISPECIE

Il docente che ha accettato la supplenza temporanea non assume  servizio oppure, interpellato per il conferimento della supplenza, non fa pervenire alcuna risposta (si verificano molti di questi casi). 

Si precisa che la mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

  • TERZA FATTISPECIE

Il docente che ha  già assunto servizio decide di abbandonare e rinunciare al contratto stipulato. In questo caso si perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime

L’aspirante conserva titolo ad essere invece convocato dalle GAE e GPS visto che la sanzione riguarda solo le graduatorie d’istituto.

CONFERIMENTO SPEZZONI PARI O INFERIORI ALLE 6 ORE

Da queste casistiche sono escluse quelle citate al comma 3 dell’art.14 della O.M. 112  , ossia gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore attribuite dal DS all’interno dell’Istituzione.

L’.O.M. 112, che ha regolamentato l’aggiornamento delle nuove GPS, in merito alle modalità di attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (“spezzoni”), ha modificato quanto previsto dall’O.M. 60/2020, ripristinando la stessa procedura prevista dal D.M. 131/2007.

Il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM 112/2022 prevede che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali siano assegnati dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, in base al seguente ordine di attribuzione:

  • ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
  • ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
  • ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione (nell’ordine sopra indicato) i dirigenti scolastici potranno utilizzare le graduatorie di istituto

QUANDO SI PUO’ LASCIARE LA SUPPLENZA:

  • È possibile lasciare una temporanea per una supplenza al 31/08 0 30/06. Non è più possibile lasciare una supplenza breve  per una supplenza al termine delle lezioni*.
  • È possibile lasciare una nomina fino al termine delle lezioni per una al 30/06
  • È possibile lasciare una nomina al 30/06 per una nomina al 31/08
  • TIPOLOGIA DI NOMINE A T.D.

supplenza annuale = contratto al 31/08

supplenza al termine delle attività didattiche = contratto al 30/06

supplenza al termine delle lezioni = contratto con termine che corrisponde all’ultimo giorno di lezione secondo il relativo calendario regionale. Questa tipologia di contratto viene stipulato esclusivamente dalle graduatorie di istituto (quindi dai Dirigenti Scolastici) per disponibilità che si verificano dopo il termine del 31/12. 

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