MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE: INIZIATIVA LEGALE DELLA FLP SCUOLA

La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea hanno stabilito  che il personale docente precario ha diritto a ottenere la “monetizzazione” delle ferie non godute.

Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE  ( sentenza emessa, il 18.01.2024, nella causa C-218/22, -218/22), affermano che è contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore al termine del rapporto, un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. 

Secondo i giudici, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito. 

Il nocciolo dell’intera questione è che i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Inoltre, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Alla luce dei principi sopra enunciati la FLP SCUOLA avvia una  iniziativa legale  in favore dei docenti precari o di ruolo che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non espressamente richieste e, dunque, non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Posto che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni, sarà possibile ricorrere al fine di chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

DESTINATARI DELL’AZIONE LEGALE

Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati provvedano preliminarmente a trasmettere al Ministero dell’Istruzione, a mezzo P.E.C. o mediante raccomandata A/R, l’atto di diffida predisposto dallo Studio Legale della FLP SCUOLA al fine di rivendicare il diritto ed interrompere i termini di prescrizione.

Una copia cartacea della diffida, insieme alla ricevuta di consegna della P.E.C. o della raccomandata, andrà conservata e consegnata allo studio legale al momento della proposizione del ricorso.

COME ADERIRE AL RICORSO:

Inviare una richiesta di delucidazioni sull’azione legale a: flpscuola.molise@gmail.com

Per gli iscritti al sindacato il ricorso non comporta spese, salvo euro 50 di diritti di segreteria e il pagamento del contributo unificato nel caso in cui il reddito del nucleo familiare superi i 38.514,03 euro.

I non iscritti al sindacato potranno: 

  1. Iscriversi al sindacato e aderire al ricorso alle condizioni di cui sopra
  2. Pagare una quota di adesione di 250 euro, oltre l’eventuale contributo unificato, nel caso in cui non intendano procedere con l’iscrizione. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AVVIO DELL’AZIONE LEGALE:

  1. Copia della carta di identità e del codice fiscale;
  2. Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione (che verrà consegnata recandosi presso la nostra sede o inviata via mail dopo l’adesione al ricorso) e delle ricevute della pec o della raccomandata. 
  3. Dichiarazione o Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;
  4. Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;
  5. Copia dell’ultimo contratto di lavoro.

Tutti i documenti devono essere scansionati e non fotografati e trasmessi esclusivamente in formato .pdf. I documenti devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso e vanno allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file.

ATTENZIONE: la diffida da produrre sarà consegnata/trasmessa soltanto a coloro che aderiscono al ricorso e dovrà da essi essere inviata al Ministero dell’Istruzione tramite pec o raccomandata A/R.  

Soltanto in caso di esito positivo del ricorso, sarà dovuta parcella ai legali in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati.

Pronuncia del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano – sezione lavoro – nel ribadire il principio secondo il quale le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ha condannato il M.I.M. a risarcire a un docente precario la somma record di ben € 10.908,67 mila euro

Il docente in questione aveva prestato supplenze annuali sino al 30 giugno dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno scolastico 2023/24  e non aveva fruito delle ferie maturate. Come da prassi, infatti, il Dirigente assegnava le ferie d’ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni.

Tenuto conto del periodo di servizio al docente venivano in media decurtati circa 20 giorni di ferie per ogni anno. 

Sull’argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024, stabilendo che “il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.

Pertanto, se il docente non richiede di fruire delle ferie e se non viene avvisato espressamente che le ferie non possono essere monetizzate, ha diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva. 

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Trib.-Milano-sent.-Ferie-non-godute

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