COSA SUCCEDE AL SUPPLENTE SE IL TITOLARE RIENTRA IN SERVIZIO IL 23 DICEMBRE E SI ASSENTA DI NUOVO DAL 7 GENNAIO ?

Un docente di ruolo, assente per malattia dal 1 settembre 2024 al 22 dicembre, il 23 dicembre, primo giorno di inizio delle vacanze natalizie, comunica di essere a disposizione della scuola, rientrando in questo modo in servizio per attività funzionali all’insegnamento.

Lo stesso docente per problemi di salute presenta nuovo certificato medico dal giorno dell’inizio delle lezioni – 7 gennaio.

In una simile circostanza al supplente non spetta la PROROGA, bensì la CONFERMA: non sarà pagato al supplente il periodo di sospensione delle lezioni ma, a partire dal 7 gennaio, avrà diritto alla conferma del contratto.

Di seguito le condizioni che permettono di ottenere la conferma della supplenza, ai sensi dell’art. 13/12 dell’OM 88 2024:

  • la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre: comunica che rientra in servizio dal 23 dicembre – quando inizia la sospensione delle lezioni per le vacanze – comunicando che è a disposizione della scuola. Lo stesso docente  si riassenta, dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni);
  • il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto inizia dalla ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 gennaio;
  • la conferma spetta indipendentemente dalle cause giustificative dell’assenza del titolare;
  • la conferma spetta anche nel caso in cui il docente titolare rientri in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio (stando all’esempio sopra riportato), periodo in cui non andrà in classe ma potrà svolgere, se calendarizzate, attività funzionali all’insegnamento;
  • la conferma non spetta qualora il docente titolare rientri fisicamente in classe anche per un solo giorno (stando sempre al summenzionato esempio, qualora il titolare rientri fisicamente in classe il 21 dicembre, pur riassentandosi il 7 gennaio).

Caso diverso si avrebbe se il 20 dicembre  la titolare avesse ripreso effettivo servizio rientrando fisicamente in classe, interrompendo in tal modo (anche per un solo giorno) la continuità del supplente: in tal caso solamente  non spetterà la conferma del contratto, ma la scuola dovrà procedere a nuova nomina con nuovo scorrimento delle GI.

Qualora, invece, il 23 dicembre, che rappresenta l’inizio della sospensione delle lezioni, ossia delle vacanze natalizie, il docente titolare, come nell’esempio sopra riportato, avesse comunicato alla scuola la propria disponibilità  seppure senza riprendere fisicamente l’attività di insegnamento, al supplente spetterebbe la conferma in parola.

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