TFA SOSTEGNO VIII CICLO a.s. 2022/23

Quasi tutti gli atenei hanno già pubblicato i bandi relativi al corso di specializzazione

Si ricordano le date delle prove preselettive:

  • mattina del 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
  • mattina del 5 luglio 2023: prova scuola primaria
  • mattina del 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
  • mattina del 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Prove di accesso al corso:

  1. Test preselettivo
  2. Una prova scritta
  3. Una prova orale

Le prove sono disciplinate dal D.M. n° 92 dell’8/02/2019 e dal D.I. n° 90 del 7/08/2020.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi, per cui per produrre domanda occorre aspettare che gli atenei ai quali sono stati autorizzati i corsi pubblichino i relativi bandi.

In deroga all’art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

I docenti, compresi quelli di ruolo, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento accedono direttamente alle prove senza sostenere il test preselettivo.

Il requisito del servizio deve essere maturato entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione fissata dall’Università per il cui bando si partecipa. Tali docenti sono ammessi direttamente alla prova scritta

Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva del 35% dei posti individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui sopra si è detto. 

Cosa significa ? Che a prescindere dal posto che ricoprono in graduatoria, il 35% dei posti tra coloro che hanno svolto le prove (scritta e orale) andrà agli aspiranti con 3 anni di servizio. 

Ciò significa che questi candidati, in virtù dei loro tre anni di esperienza, non hanno accesso diretto al corso, bensì viene loro riconosciuto esclusivamente il diritto a non svolgere la prova preselettiva e a concorrere per il numero dei posti in riserva, dovendo comunque superare le altre due prove di selezione, cioè lo scritto e l’orale.

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Costoro possono partecipare al corso di specializzazione esclusivamente presso le stesse sedi dove hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le università, mediante apposite convenzioni. 

I requisiti per poter partecipare alla procedura selettiva di accesso sono:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria,

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado,

  • il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente 
  • I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017. Ciò riguarda in particolare i docenti infanzia e primaria il cui titolo è abilitante per cui, se in possesso di laurea, accedono alle prove senza il possesso dei 24 cfu
  • Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

c. Per coloro che sono in possesso di diploma che consente a una classe di concorso di ITP di cui al D.L.vo19/2016 non è richiesta la laurea né il possesso dei 24 cfu;

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione, quindi per accedere direttamente alla prova scritta del  percorso di specializzazione i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria e percorsi di formazione professionale (obbligo formativo)

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

I posti totali a disposizione sono 29.061.

Di questi, per ciascuna università, ordine e grado di scuola, il  35% è riservato  agli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis D.lgs n. 59/17). 

Decreto Interministeriale n. 691 del 29-05-2023

Decreto-Ministeriale-n.-694-del-30-5-2023

Decreto-Ministeriale-n.-694-Allegato-A-posti-VIII-ciclo-TFA

BANDO UNIMOL

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