Si è svolto il previsto incontro tra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e i rappresentati delle cosiddette organizzazioni sindacali rappresentative. Durante l’incontro il Ministro ha illustrato lo schema di riforma del reclutamento del personale docente
Per l’accesso al ruolo sono previsti 3 percorsi:
Il percorso a regime, che prevede di conseguire già durante il corso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico) i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Tale percorso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico. Al termine del percorso d’istruzione, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è prevista una prova finale comprendente la lezione simulata.
Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito, durante il percorso di laurea, almeno 30 CFU (di cui almeno 15 di tirocinio).
In questo caso, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, i docenti sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e in part time e dovranno integrare la formazione iniziale (per la restante parte dei 60 CFU richiesti) e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.
I precari storici (cioè docenti con 3 annualità di servizio svolti negli ultimi 5 anni) potranno accedere al concorso senza possedere ulteriori crediti e senza abilitazione. Nel caso del superamento del concorso dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento.
SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AI RUOLI
La formazione iniziale dei docenti consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire la scuola dell’inclusione e dell’eguaglianza, che si conclude con prova finale comprendente una lezione simulata.
La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. (Ci chiediamo come sia possibile, visto che nessuna procedura abilitante si è mai conclusa in un solo anno)
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato è pertanto articolato in:
un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.
DOCENTI CON 30 CREDITI FORMATIVI
Coloro che superano il concorso avendo acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici, integrano la formazione iniziale e superano la prova finale necessari all’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time.
PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
Per coloro che hanno un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e che siano vincitori del concorso, l’integrazione della formazione iniziale e superamento della prova finale necessari all’abilitazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato e part time.
IL PERCORSO DI FORMAZIONE
Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti istituiti e organizzati, anche in forma aggregata interuniversitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
I detti percorsi sono organizzati in stretta relazione con il sistema scolastico. Con successivo decreto sono individuati i requisiti di accreditamento di detti percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale aggregazione di detti centri.
Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione. (Anche per questo, speriamo che le stime siano finalmente veritiere, visto che la stessa premessa è stata fatta sin dall’istituzione delle SISS e mai rispettata).
Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. Nelle ipotesi di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 1, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, in modo che vi sia una proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
Con decreto del Ministero dell’istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario, comprendente la lezione simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento.
Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole di primo e di secondo grado sulla base di uno specifico accordo con l’Ufficio scolastico regionale.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso.
Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado:
- il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure
- diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso
Ê necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
Per i posti di insegnante tecnico-pratico sono requisiti di accesso:
- il possesso della laurea, oppure
- diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure
- titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
Ê necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Sino al 31 dicembre 2024, sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento.
La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
ANNO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile
Sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter.
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in quanto aventi 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
Con successivo decreto sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso.
I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova.
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
VINCOLO TRIENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Aspettiamo da sempre, e restiamo nuovamente delusi, una riforma che non parta dal reclutamento, ma che veda il reclutamento come parte integrante di un nuovo sistema di istruzione/educazione che sia espressione di una nuova idea di scuola che a sua volta si basi su una visone chiara di quali cittadini vogliamo formare e che rifletta, quindi, su quale sia l’organizzazione migliore per realizzarla, anche in termini “materiali” (spazi e tempi). Che non sia, infine, una riforma affrettata e limitata ma che preveda un lungo confronto con tutti gli attori interessati. Una riforma così ampiamente condivisa potrebbe finalmente superare la FASE TRANSITORIA” e produrre degli effetti valutabili sul lungo periodo.
Ripercorriamo brevemente le tappe del sistema di reclutamento.
In principio era in CONCORSO “ordinario” abilitante. Poi il concorso riservato per chi aveva già giorni poi anni di servizio. Quindi il mistico doppio canale per soddisfare la crescente domanda di insegnanti e compensare la lentezza delle procedure concorsuali.
Poi ci si è accorti che siamo in Europa e sono state istituite le SISS scuole di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria, inter-universitarie regionali. Chiuse le SISS, osteggiate da varie parti, l’abilitazione è tornata di competenza dei singoli atenei con i TFA (un solo anno anziché i due della SISS) e i PAS per chi aveva già maturato servizio (il vecchio concorso riservato).
Chiusi anche i TFA, ci siamo trovati per anni in una situazione paradossale: non c’erano più i percorsi di abilitazione all’insegnamento e i concorsi ordinari dal 2012 avevano perduto il loro “potere” abilitante.
Non restava che l’abilitazione all’estero seguita dalla schizofrenia del MIUR che riconosceva e riconosce tale titolo a singhiozzo.
Nel frattempo, chiuse le GAE (il doppio canale) si è andati avanti a colpi di pseudo riforme del reclutamento a ritmi insostenibili.
Renzi escogita il FIT ma, dato che è morto sul nascere, inutile perdere tempo nel tentare di spiegarlo, sebbene la proposta Bianchi per alcuni versi ce lo ricordi.
Resosi conto della situazione con al consueta lentezza, il Ministero ha disposto che i concorsi sono nuovamente abilitanti, lasciando però ancora a piedi il personale di ruolo che aspira alla mobilità professionale. Della procedura abilitante si sono perse le tracce.
Per partecipare al concorso, però, non è più sufficiente il titolo di accesso ma compaiono sulla scena i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche da conseguire prima della laurea, o a posteriori pagando 500 euro agli atenei fisici e telematici. Chiamiamola una tassa, o un obolo. Gli stessi 24 CFU sono necessari per iscriversi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In sostanza, un’imbarazzante integrazione al titolo di accesso.
Per completare il quadro, essendo la richiesta di docenti specializzati sul sostegno in continua crescita, il MIUR ha dovuto prima svincolare tale percorso dall’impossibile conseguimento dell’abilitazione sulla disciplina e poi ripristinare i cosiddetti TFA speciali, ossia i corsi di specializzazione per il sostegno, unici ad avere una cadenza annuale. In questo caos, insomma, il percorso per il sostegno è rimasta l’unica certezza.
Tutta un’altra vicenda ha caratterizzato l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, con il burrascoso avvicendamento tra diplomati magistrali e laureati in scienze della formazione primaria, laurea abilitante finalizzata esclusivamente all’insegnamento eppure esclusa dalla possibilità di un accesso diretto al ruolo.
Nuovo ministro, nuova inevitabile riforma.
Eppure la scelta è semplice: o concorso o percorso abilitante. Siamo l’unico Paese che non ha saputo o non ha voluto operare una scelta, arrampicandosi su riforme tortuose che non sono mai andate a regime perché, concluse le varie fasi transitorie, altro giro altra corsa.