IL decreto legislativo 1/2018 all’articolo 24, comma 3, dispone: “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. Sulla scorta di tale norma l’ex Premier Giuseppe Conte stabilì lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio del 2020 prorogandolo poi sino 31 luglio dello stesso anno. Successivamente è stato prorogato una prima volta fino al 31 gennaio del 2021 e quindi fino al 31 luglio del 2021.
Per portarlo fino al 31 dicembre il governo è dovuto intervenire con una norma primaria, il decreto legge 105 del 23 luglio (che ha introdotto l’obbligo del green pass nei ristoranti, cinema, teatri, palestre, manifestazioni sportive e culturali) poi convertito con la legge 126 del 16 settembre. Con il Decreto-Legge n. 221/2021 lo stato di emergenza viene adesso prorogato al 31 marzo 2022 in considerazione dell’evoluzione della pandemia.
Premesso quanto sopra vediamo l’impatto che lo stato di emergenza ha sul personale scolastico che rientra nelle seguenti categorie:
a) LAVORATORI FRAGILI
b) PERSONE SOGGETTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE CHE POSSONO TROVARSI IN SITUAZIONE DI INIDONEITA’ TEMPORANEA.
a) LAVORATORI FRAGILI
Il decreto legge 221 ha stabilito che fino alla data del 28 febbraio 2022 continuano ad essere in vigore le tutele per i lavoratori fragili. Rientrano in tale fattispecie:
- tutto il personale pubblico e privato con una disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104)
- coloro che producono una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da :
- a) immunodepressione b) esiti da patologie oncologiche c) dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
In questo caso il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Nel caso in cui non vi sia un verbale di riconoscimento della disabilità, la verifica della sussistenza delle predette condizioni viene effettuata dagli uffici di Medicina Legale della propria ASL di competenza, sulla base della richiesta prodotta dal dipendente, allegando idonea certificazione specialistica attestante lo stato immunodepressivo o la patologia oncologica e/o l’effettuazione delle relative terapie salvavita. La certificazione rilasciata sarà poi indicata nel certificato del medico curante. Questo non deve essere necessariamente il medico di medicina generale, ossia il cosiddetto medico di famiglia, ma potrà essere qualsiasi operatore sanitario che in quello specifico momento abbia in carico un paziente, compreso lo specialista ospedaliero oppure di un centro di riabilitazione o comunque un sanitario autorizzato al rilascio di certificazione di malattia.
Il personale interessato, quindi, fino al 28 febbraio potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di formazione professionale anche da remoto. Ove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia (non sono computabili ai fini del periodo di comporto).
Nel decreto legge è precisato che con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione. Al fine di consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA rientranti nelle specifiche previste viene autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022.
B) SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
Per i l personale della scuola in condizione di fragilità temporanea legata alla situazione COVID, con la nota ministeriale n.1585 dell’11 settembre 2020 si richiama la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituto prorogato dal DL 105/2021 fino al 31 dicembre 2021 e nuovamente prorogato dal D.L. 122 fino al 31 marzo 2022.
In questo caso la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Al personale scolastico è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore il datore di lavoro potrà comunque attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso
Gli Enti competenti alternativi sono:
1) l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
2) le Aziende Sanitarie Locali;
3) i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”
VEDIAMO LA PROCEDURA
A) Il personale scolastico chiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
B) Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
C) Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
D) Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
E) Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
F) Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati si potranno adottare i seguenti provvedimenti da parte del dirigente scolastico:
a. Idoneità;
b. Idoneità con prescrizioni
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio Idoneità
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di idoneità, il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
a) idoneità con prescrizioni
Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità. Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.
b) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.
In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all’articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A
tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.
Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.
L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
In questo caso, diversamente dal caso dei “lavoratori fragili”, il periodo di assenza sarà normalmente conteggiato nel periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).