PERCORSO ABILITANTE DA 30 CFU: PARERE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN)

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ribadisce il parere già espresso sulla non opportunità di collocare la formazione dei docenti prima della selezione per l’accesso al ruolo nelle secondarie

Prende atto dell’orientamento diverso adottato per l’articolazione del DPCM e, nel desiderio di offrire un contributo per la fase attuativa, ritiene utile richiamare l’attenzione sull’articolo 13, comma 1 del DPCM secondo cui: 

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Secondo il CUN, la necessità di acquisire 30 CFU aggiuntivi per conseguire l’abilitazione in altre classi dopo il completamento di un primo percorso:

  • provoca una durata eccessiva della formazione con risultati negativi sia per le giuste aspettative dei giovani sia per l’età media del corpo docente,
  • rende ancor più gravoso sul piano economico il cammino di accesso al ruolo nelle secondarie,
  • determina nei laureati con possibile accesso a più classi una scelta preventiva del percorso di formazione fondata più su criteri di mercato che su criteri di qualità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DPCM, sono i centri a dover stabilire i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

Secondo il CUN emergeranno indubbiamente numerose difficoltà nell’individuazione dei contenuti per i 30 CFU aggiuntivi, demandata dal DPCM ai singoli centri senza fissare criteri chiari, con probabili sovrapposizioni per studenti che abbiano concluso il primo percorso e con il rischio di notevoli discrepanze fra singoli centri, se non fra singoli studenti.

In armonia con l’articolo 4, comma 4, lettera c) del DPCM, con le linee guida emanate dall’ANVUR e con lo spirito stesso del PNRR, la normativa potrebbe prevedere l’attivazione di percorsi di formazione comuni per conseguire l’abilitazione su più classi caratterizzate da un’affinità disciplinare.

RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO

Nel parere si auspica, inoltre, dopo il DM 259 del 9 maggio 2017, un riordino complessivo delle classi di concorso come previste dal DM 259/2017  da realizzare con urgenza estrema,

  • per stabilire un adeguato rapporto con lo stesso DPCM;
  • per raccordare le tante novità che oggi emergono nella didattica e nella ricerca universitaria con un generale impianto della didattica nelle scuole secondarie che sia in armonia con il riordino delle classi di laurea varato dal CUN e oggetto di un imminente DM.

PARERE CUN SUL DPCM 4 AGOSTO 2023

Concordiamo pienamente con le osservazioni del CUN: le riforme devono essere organiche e avviate in tempi distesi, come mai avviene nella scuola. A distanza di sette anni dal D.P.R. 19 del 2016 e dalle sue modifiche nel DM 259 del 2017, i gravi problemi creati da questo tanto atteso nuovo regolamento delle classi di concorso sono sotto gli occhi di tutti, anche se a farne le spese sono stati soltanto il personale docente e gli studenti. Non si può prevedere l’ennesima riforma del reclutamento senza prima analizzare le classi di concorso, dare tempo agli atenei per organizzarsi e sapere come i nuovi laureati non abilitati potranno accedere alle graduatorie per le supplenze perché la scuola ha bisogno anche di loro per avviare l’anno scolastico.

Se l’abilitazione deve essere requisito per l’accesso all’insegnamento, e non solo per l’accesso ai futuri concorsi e alla I fascia delle GPS, allora si ripristinino i percorsi abilitanti (scegliendo una dei tanti percorsi attivati e poi abbandonati). Ad oggi, nessuno a chiarito perché le SISS sono state chiuse: forse perché non si giustificava una formazione così professionalizzante e di così lunga durata, dati gli stipendi dei docenti? Se, invece, come sarà inevitabile, si potrà iniziare ad insegnare com’è sempre stato con il solo titolo di accesso allora, abolito l’obolo dei 24 CFU, evitiamo di sostituirli con altri improbabili quanto frettolosi finti percorsi.

Piuttosto, si rivedano i titoli di accesso dando il tempo necessario a chi è seriamente interessato all’insegnamento di fare delle scelte mirate durante il percorso di studi. Ricordiamo che, ad oggi, non esiste ancora una tabella di corrispondenza tra lauree triennali e classi di concorso ITP; sebbene la normativa preveda che dal 2024/25, si possa accedere a queste classi di concorso soltanto con le lauree triennali. Non lasciamo le riforme a metà, trasformandole in un’ininterrotta sequenza di fasi transitorie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *