PERCORSI ABILITANTI – DPCM 25 SETTEMBRE 2023.

NORMATIVA

Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022 

D.P.C.P. 25 SETTEMBRE 2023 : I NUOVI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER GLI INSEGNANTI

A CHI SONO RIVOLTI I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ?

Agli aspiranti docenti della scuola secondaria di I e II grado

TIPOLOGIA DEI PERCORSI

  1. Conseguimento abilitazione – 60 CFU: a regime dal 2025; fino al 31.12.2024 i concorsi si svolgono secondo le vecchie regole dal 1.1.2025 per partecipare ai concorsi occorre l’abilitazione 
  2. Percorsi abilitanti da 30 CFU: destinati docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
  3. Percorsi abilitanti – fase transitoria da 30 CFU riservati ai  docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  4. Percorsi per fase transitoria da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
  5. Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. 

A loro volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione: 

5-a) Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica. 

5-b) Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecipa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA  c) 

5-c) Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA ?

  • docenti in possesso di un titolo idoneo per l’insegnamento nella classe di concorso interessata, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificate dal DM 259/2017: laurea magistrale comprensiva degli eventuali CFU integrativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso oppure, nel caso degli insegnanti tecnico pratici, diploma tecnico o professionale ITP.
  • studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale che non hanno ancora acquisito il titolo di studio o coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, purché questi ultimi abbiano già conseguito almeno 180 CFU. 

STRUTTURA DEI PERCORSI

I percorsi abilitanti avranno una struttura diversificata in ragione della tipologia di accesso. Il DPCM appena pubblicato definisce, sia il contenuto che la struttura dei vari percorsi abilitanti. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO DA 60 CFU

  • 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica
  • 15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.
  • 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto
  • 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale)
  • 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale 
  • 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche
  • 18 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 
  • 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.
  • I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20% del totale. Non solo, saranno diversi rispetto alle rispettive classi di concorso.  Tuttavia il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
  • Il regime transitorio  è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nei quali è previsto, alla luce dell’introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale.
  • Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti
    • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.
    • I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A.

PERCORSO DI CUI AL PUNTO 3 (docenti già abilitati)

I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire l’abilitazione in altre CDC o per altri gradi di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, attraverso l’acquisizione di:

30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. Tali CFU possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.

I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Tali percorsi possono essere svolti interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

PERCORSO DI CUI AL PUNTO 4 (docenti che hanno già conseguito i 24 CFU)

Coloro che hanno già conseguito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (ai sensi del DM 616/2017) entro il 31/10/2022 potranno partecipare ai concorsi banditi fino al 31/12/2024.

Qualora risultino vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e seguiranno il percorso formativo da 36 CFU volto al completamento della formazione abilitante.

Se il percorso formativo è superato con successo, firmeranno un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno l’usuale anno di prova.

QUANTI SONO I POSTI PREVISTI DAL BANDO?

Il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.

Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:

  • dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
  • del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
  • dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
  • delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .

Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.

Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca datiil potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.

Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.

Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto o del Ministro dell’università e della ricerca.

L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

PRIMA APPLICAZIONE

Vista l’urgenza di reclutare il personale docente in applicazione del PNRR, è previsto che entro 10 gg dalla data di adozione del DPCM, il MIM comunichi al Ministero dell’Università e della ricerca il fabbisogno di personale. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati si concludono entro il 31 maggio 2024. A tal fine, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.

I percorsi da 30 CFU rivolti a coloro che intendono partecipare al concorso senza abilitazione devono concludersi entro il 28 febbraio 2024.

RISERVA DEI POSTI

Per i primi tre cicli, è prevista una riserva di posti per coloro che sono titolari, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei corsi, di un contratto di docenza in una scuola statale, paritaria o IeFP:

  • del 45%  per il primo ciclo dei corsi di formazione e
  • del 35% per il secondo e il terzo ciclo

La riserva viene calcolata sul totale dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o Istituzione AFAM.

Con riguardo alla riserva suddetta, il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.

RICONOSCIMENTO DEI 24 CFU CONSEGUITI

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti

  • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. 

Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:

  • Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
  • al massimo 5 CFU per il tirocinio
  • eventuali CFU per il dottorato

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CORSI

Le attività formative sono regolate dall’art. 2-bis comma 1 del Dlgs 59/2017, ovvero: “I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per cento del totale”.

TIROCINIO

Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor di cui all’art. 10, prevede la compilazione e la discussione dell’ E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

PROVA FINALE DEL PERCORSO ABILITANTE

La prova finale del percorso consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi e situazioni problematiche verificatesi durante il tirocinio.

La lezione simulata ha la durata massima di 45 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva delle scelte contenutistiche e didattiche.

Entrambe le prove vengono superate con un punteggio di almeno 7/10.

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

SOGGETTI CHE EROGANO I CORSI

A organizzare i percorsi abilitanti saranno i centri multidisciplinari individuati dalle università e dalle istituzioni AFAM, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I centri multidisciplinari possono essere costituiti anche in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM. In questo caso è presente un’istituzione capofila.

I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR  (l’agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario), sulla base dei requisiti e della procedura prevista dal DPCM.

Questo significa che non tutte le università\istituzioni AFAM potranno attivare i suddetti corsi ma sarà necessario richiedere l’accreditamento al MUR e rispettare i requisiti e la procedura prevista.

Sono requisiti di sede:

  • la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
  • la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del Centro e i Direttori

Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

  • la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
  • il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
  • l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
  • l’offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A del DPCM.;
  • l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
  • un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
  • l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili

L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e di Ricerca) avrebbe dovuto pubblicare le Linee Guida per la valutazione dei requisiti di cui all’elenco precedente, entro il 15 settembre 2023. Se ne attende la pubblicazione a giorni. 

COSTI  (UNA VERGOGNA, TENUTO CONTO CHE SI TRATTA DI UNA MISURA PREVISTA DAL PNRR)

Il DPCM stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
  • I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

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