Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso agli uffici scolastici la nota n. 26952 del 12 aprile 2023 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2023/24.
Nonostante ci sia una diminuzione di alunni la dotazione organica resta immutata rispetto all’anno scolastico in corso, con un numero di posti in organico di diritto pari a 670.450 in totale, comprensivi dei 50.202 di potenziamento.
Tuttavia bisogna tener conto del fatto che in questo organico “invariato” rientreranno anche i posti di nuova istituzione di educazione motoria alla primaria.
In sostanza, si introduce un nuovo insegnamento ad invarianza di spesa per cui, di fatto, i posti in organico vengono ridotti.
La diminuzione del numero degli alunni avrebbe dovuto invece costituire un’opportunità per ridurre il numero degli alunni per classe, unica misura che garantirebbe un’effettiva inclusione e un maggiore successo formativo. Al contrario si continuano a spendere i soldi – anche del PNRR – esclusivamente per la creazione di “ambienti di apprendimento” virtuali, senza riqualificare gli ambienti fisici e adeguarli alle nuove modalità di didattica di cui tanto si parla, né diminuire il numero degli alunni per classe.
Per i posti di sostegno si sottolinea come 9000 di organico di fatto sono acquisiti in organico di diritto, determinando un maggior numero di immissioni in ruolo e, ovviamente, possibilità in più per i trasferimenti. In questo modo la dotazione organica complessiva su posto di sostegno ammonta a 126.170. Incremento dovuto ma non sufficiente visto l’aumento degli alunni con certificazione.
Al fine dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria, viene indicata, per l’a.s. 2023/24, viene effettuata una stima del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria.
Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi terze e quarte funzionanti per regione nell’organico di fatto, come registrate nel SIDI, mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione a livello provinciale del monte ore residuo per la costituzione di posti interi.
La Tabella 1 individua, pertanto, in 1.740 i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per 2023/24 (2.665 posti a livello nazionale). In totale si tratta quindi di 4.405 posti
Posti di potenziamento
“Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche. In sostanza, le richieste delle scuole vengono soddisfatte soltanto se incontrano tutti gli altri requisiti.
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. In altre parole, se in una scuola residua uno spezzone in organico di diritto, lo spezzone NON si aggiunge al posto di potenziamento ma viene riassorbito in esso per cui le ore dello spezzone si perdono.
Precisiamo che, nonostante le indicazioni della Legge 107/2015, istitutiva dell’organico di potenziamento, ad oggi lo stesso viene principalmente utilizzato per le sostituzioni e, ciò nonostante, è largamente insufficiente visto che nelle scuole per coprire le classi in caso di docenti assenti vengono sistematicamente utilizzati i docenti di sostegno, oppure si ricorre al vecchio sistema delle “ore eccedenti”, laddove i docenti abbiano dato disponibilità. In altri istituti, sempre a causa della legge sopra citata, che impone di coprire le assenze fino a 10 giorni con il personale già in servizio, si arriva addirittura a unire la classi, oppure a spezzettarle e a redistribuire gli alunni per piccoli gruppi. La Legge che avrebbe dovuto creare il famoso “organico funzionale” per consentire la flessibilità didattica ed educativa di cui al vecchio D.P.R. 275/1999, non soltanto ha “regalato” alle scuole posti di potenziamento di classi di concorso spesso non richieste, ma ha peggiorato la situazione in quanto né garantisce la copertura legittima dei colleghi assenti, né l’uso di tale organico per tutte le funzioni che la legge stessa prevede, essendo le sostituzioni la priorità. Questo per non parlare dell’uso ricattatorio che si fa delle ore di potenziamento in alcune istituzioni scolastiche, laddove viene utilizzato come un vero e proprio strumento di “demansionamento”, oppure nei casi in cui vengono attribuite fino a 18 ore di generica “disposizione” ad un solo docente.
Il Ministro, si riserva, dopo accordi con il MEF, a dare attuazione anche per l’a.s. 2023/24 alle previsioni di cui all9art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementando la dotazione organica per destinarla alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, individuata con l’allegato schema di decreto interministeriale.
Più in particolare, il secondo decreto specificherà gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l9individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.