NOMINA IN RUOLO E DIVIETO ACCETTAZIONE SUPPLENZA ANNUALE EX ART.36 DEL CCNL

Al personale docente di ruolo il CCNL comparto scuola all’art. 36 CCNL prevede che gli stessi possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

L’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, come modificato dal Decreto Sostegni TER, ha precisato che è possibile accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Come precisato dalla norma è possibile accettare soltanto supplenze annuali (al 30/06 o al 31/08) e soltanto per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola.

Si può usufruire dell’art. 36 del CCNL nello stesso anno in cui si viene immessi in ruolo ?

Il  DECRETO MINISTERIALE AUTORIZZAZIONE NOMINE IN RUOLO, che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, all’art. 3 comma 3  ha chiarito in maniera definitiva, ciò che è stato negli anni passati soggetto a diverse interpretazioni da parte degli UUSSPP:

“Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”  Pertanto, il docente neo-immesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL.

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