NEOASSUNTI E SUPPLENTI ANNUALI: PRIMI ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

Le immissioni in ruolo, salvo ancora alcune nomine che saranno fatte a seguito rinunce, sono ormai al termine in tutte le province. Forniamo, pertanto, le prime informazioni al personale docente immesso in ruolo.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Tutto il personale della scuola (docenti ed ATA) immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2022 è obbligato  ad assumere servizio giovedì 1° settembre alle ore 8.00 (salva diversa comunicazione che eventualmente la scuola ha fatto pervenire circa l’orario, ma non la data che resta ferma al 1° settembre).

Tutto il personale della scuola è stato esonerato dalla presentazione del green pass. 

Dovranno sottoscrivere la “presa di servizio” il 1° settembre 2022:

  • I neo-immessi in ruolo.  La decorrenza economica parte dal giorno in cui si prende effettivamente servizio.
  • Il personale che ha partecipato alla mobilità e ha ottenuto trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione.
  • I supplenti nominati entro il 31 agosto La decorrenza economica della supplenza parte dal giorno di effettiva presa di servizio a scuola.

È opportuno che il personale che prende servizio già il primo di settembre, abbia con sé una serie di dati, soprattutto se prende servizio per la prima volta in una nuova scuola, in quanto deve compilare un documento attestante, appunto, la presa di servizio.

Lo scopo della compilazione del documento amministrativo è di accertare i dati anagrafici della persona che si presenta a scuola, e “censire” sia amministrativamente che economicamente il dipendente che sottoscriverà il contratto di lavoro. Il documento amministrativo da compilare quando si prende servizio, richiede i seguenti dati :

  • dati anagrafici,
  • contatti telefonici/e-mail,
  • stato civile,
  • residenza,
  • titoli di studio posseduti,
  • assenza di condanne penali,
  • assenza di provvedimenti che riguardano misure di sicurezza o di prevenzione,
  • non essere stati destinatari di condanne di interdizione dai pubblici servizi o di condanne che comportino l’interdizione di contatti diretti e regolari con minori,
  • mancanza di incompatibilità di cui all’art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 (per il solo personale docente relativo a lezioni private o a svolgimento di altra professione o di altro incarico pubblico) o dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 (relativo a tutto il personale per incarichi di direzione o incarichi diversi da quelli pubblici),
  • codice IBAN (per i neoassunti o per chi non ha mai lavorato in una scuola) o il numero di partita di spesa fissa (o copia di un cedolino) per chi ha già avuto un contratto nella scuola,
  • se si è iscritti ad una forma di previdenza complementare (Fondo Scuola Espero),
  • elenco delle scuole o Istituti dove il dipendente ha precedentemente prestato servizio,
  • l’autorizzazione al trattamento dei dati in favore della scuola.

Ogni scuola ha il proprio modello di presa di servizio, che è un’autocertificazione a tutti gli effetti, ma in linea di massima tutti i modelli contengono questi dati.

DIFFERIMENTO PRESA DI SERVIZIO

È possibile differire l’assunzione in servizio esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc…). La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Rientra in tale casistica, per esempio, trovarsi in malattia (in tal caso occorre comunicare a scuola tale situazione e inviare documentazione medica) ivi compresa la possibile impossibilità dovuta a causa covid, il trovarsi in interdizione per maternità ovvero in congedo obbligatorio per maternità (in tal caso occorre documentare alla scuola tale situazione con invio del provvedimento di collocamento in interdizione emesso dalla precedente scuola ovvero certificazione sanitaria da cui risulta che ci si trova ancora nei tre mesi successi al parto). 

MANCATA PRESA DI SERVIZIO

Cosa diversa si ha quando il 1° settembre 2022 il docente, senza giustificato motivo, non assume servizio, in tal caso il Dirigente comunica all’Ufficio Scolastico competente la mancata assunzione e, contestualmente, provvede a diffidare formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) nell’istituzione scolastica scelta dallo stesso o alla quale è stato assegnato d’ufficio, con la precisazione che in caso mancato adempimento alla diffida si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.

Diversa è invece l’ipotesi del docente già di ruolo che il 1° settembre non si presenti in servizio per le eventuali attività concordate. In questo caso sarà necessario (dopo la diffida formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno a presentarsi immediatamente a scuola e appurato il mancato adempimento alla diffida) segnalare il caso all’UPD per l’apertura del procedimento disciplinare che potrebbe portare al licenziamento nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni.

Al riguardo si richiama quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15365 del 6 giugno 2019, secondo la quale “premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”. Inoltre afferma la Suprema Corte che “è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall’orario scolastico.”

ASPETTATIVA PER ALTRO LAVORO

Coloro i quali sono legati da rapporto di lavoro con aziende private devono dal 1° settembre cessare da tale rapporto di lavoro. La possibilità di essere collocato in aspettativa per il personale docente per realizzare una diversa esperienza lavorativa (pensiamo alla vincita di un concorso presso altra amministrazione pubblica) può essere concessa dal Dirigente scolastico solo allorquando il rapporto di lavoro sia stato già perfettamente costituito con il personale docente. L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni. Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa conservando il posto di lavoro in quanto si suppone che l’amministrazione possa trarre vantaggio da tale esperienza e  beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio dipendente.

Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione, motivo per cui non è possibile richiedere tale beneficio se non si è assunto servizio .

PART-TIME

I docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2022 possono  stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. La domanda va prodotta al Dirigente Scolastico il 1° settembre 2022, giorno di assunzione in servizio.

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

All’inizio dell’anno scolastico il dirigente scolastico convoca il Collegio dei docenti

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg. di preavviso e deve essere recapitata/comunicata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata
nel caso in cui anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. VI, n.120/72).
La convocazione è di norma disposta dal dirigente scolastico, ma la possono chiedere anche gli insegnanti raccogliendo almeno un terzo delle norme dei componenti il Collegio.

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, procede all’assegnazione dei docenti alle classi. 
In merito a tale argomento ci teniamo a precisare che la Corte di Cassazione ha affermato  che il dirigente scolastico deve rispettare le norme e le decisioni degli Organi collegiali. La sentenza pubblicata il 15 giugno 2020 n. 11.548 conferma che il potere del dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi non può essere discrezionale e privo di motivazione.
Il provvedimento del dirigente scolastico deve essere assunto nel rispetto dei criteri votati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto e adeguatamente motivato. 

Per questo è necessario che ogni Collegio docenti e Consiglio d’Istituto si doti dei criteri condivisi per l’assegnazione dei docenti alle classi e che ogni insegnante pretenda dal dirigente scolastico la motivazione del provvedimento con il quale viene assegnato alle classi.

Com’è ormai noto, la legge n. 107/2015 ha istituito, all’articolo 1-comma 5, l’organico dell’autonomia, comprendente tutti i docenti della medesima istituzione scolastica, anche appartenenti a plessi ubicati in comuni diversi e a diversi indirizzi di studio (nel caso della scuola secondaria di secondo grado).

PLESSI UBICATI IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO SEDE DI ORGANICO

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Ipotesi di CCNI Mobilità 2022/25, che ha confermato quanto previsto dal precedente CCNI 2019/22 e in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15, che prevede: 

“al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.”

Il dirigente scolastico, dunque, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:

  • salvaguardando la continuità didattica;
  • secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di Istituto;
  • secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di Istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Alla luce di quanto detto, in linea generale, è chiaro che saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune sede di organico. A ciò, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto.

Nella nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

ORARIO DI LAVORO

Il CCNL 2016/2018 riprende molte delle norme presenti nel CCNL 2006/2009 e non modifica l’orario di lavoro dei docenti. Altre norme fondamentali di riferimento sono:

  1. il d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della legislazione in materia di istruzione) con particolare riferimento agli artt. 395, 447-452, 491;
  2. il Decreto n. 245/1999 (Regolamento sull’autonomia scolastica);
  3. il Decreto del 28 novembre 2000 (Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni).

L’ orario di servizio settimanale dei docenti di ogni ordine e grado è regolato dall’art. 28 CCNL: gli insegnanti sono tenuti a svolgere settimanalmente: 25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione; 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti.

Orario di servizio: è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l’apertura della scuola con le sue articolazioni.

Orario di lezione: è l’orario che comprende le attività curriculari.

Orario di lavoro: è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo  professionale e alla specifica
funzione. Per i docenti, oltre le ore di lezione, sono previste le ore di attività funzionali all’insegnamento dell’art. 29 CCNL

ATTIVITÀ FUNZIONALI DI INSEGNAMENTO 

Esse consistono in:  

a) fino a 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. 

b) fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe (interclasse e intersezione).

Fanno parte degli adempimenti individuali quantificabili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie.

Pertanto, non c’è alcun obbligo di inserire l’ora di ricevimento nel quadro orario settimanale; ma è certamente obbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento per appuntamento, ad esempio) le modalità per dare adeguata informazione alle famiglie. I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliberati dal collegio dei docenti nel Piano delle attività di Istituto e devono essere conteggiati come parte integrante delle 40 ore dedicate all’attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni. Resta la possibilità/obbligo di mantenere adeguate relazioni con i genitori anche mediante strumenti di comunicazione telematica con opportuni appuntamenti programmati. Prendere sempre nota delle comunicazioni e degli incontri nel registro elettronico.

Sono obbligatori, ma non fanno parte della quantificazione dell’orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).

Rapporto di lavoro (ricreazione, servizio mensa, vigilanza): Ricreazione e servizio mensa rientrano a pieno titolo nell’orario di attività didattica. 

L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza: 

  • nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL 1995); 
  • durante le ore di lezione; 
  • durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/1924) 
  • durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. 

Spetta al Consiglio d’istituto l’adozione del Regolamento interno che, fra le altre cose, stabilisce le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni. 

Gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un’azione “repentina e imprevedibile” dell’alunno. L’insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. Importante è stabilire nel Regolamento del Consiglio di circolo e di istituto le modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti preposti giorno per giorno) e di
accompagnamento fuori dei locali della scuola o fuori dell’aula. 

Per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria è essenziale limitare l’attività di sorveglianza all’interno dei locali della scuola, solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consiglio di istituto. In caso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, devono essere previsti limiti alla responsabilità e adeguati riconoscimenti economici nel Fondo di Istituto per chi accoglie o accompagna i minori fuori della scuola.

ORARIO DI SERVIZIO: ORGANI COMPETENTI, VINCOLI, CRITERI, “ORE BUCHE” E GIORNO LIBERO.

L’orario delle lezioni, stabilito di norma settimanalmente, è competenza del dirigente scolastico. Solitamente l’orario viene predisposto da “commissioni” nominate dal dirigente o elette dal Collegio dei docenti: queste commissioni, che svolgono prestazioni tecnico amministrative, non dovrebbero essere remunerate con il Fondo di Istituto per la parte che spetta ai docenti.

L’orario è un atto di gestione del Dirigente e come tale può essere modificato nel corso dell’anno, per eliminare eventuali anomalie o evidenti ingiustizie, per far fronte a necessità didattiche o a gravi esigenze personali dei docenti. 

Dovrebbe essere organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri inerenti l’organizzazione della didattica, applicando gli atti di indirizzo del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto ed evitando di creare discriminazioni tra il carico di lavoro dei vari docenti. 

L’orario deve tener conto di alcuni vincoli di natura organizzativa e didattica:

  • insegnati con cattedra orario esterna o supplenti in servizio con spezzoni su più scuole
  • part-time
  • la necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni (palestra, laboratori)
  • l’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative per gli esonerati
  • il benessere degli studenti: equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; alternanza tra materie teoriche e pratiche; le ore per i compiti scritti di Italiano, matematica e lingua/e straniere
  • equa distribuzione del carico di lavoro dei docenti: evitare un elevato numero di ore di lezione nell’arco della giornata; limitare il numero delle ore “di buco”, salvo diversa richiesta dei docenti; tener conto, per quanto possibile, di motivate esigenze personali e familiari. 

Nel caso di ore cosiddette buche è bene che in sede di contratto di Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore , oltre il quale deve essere riconosciuta un’indennità per la flessibilità che il docente è tenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola, soprattutto per i docenti che devono raggiungere altre sedi nella stessa giornata per i quali all’ora impiegata per lo spostamento si aggiungerebbe anche l’ora buca. 

Si ricorda che la Direttiva CE 1993/104, prevede che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

A questo si aggiunge l’intervento della Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 che afferma che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione

Sebbene la sentenza non si riferisca specificatamente alla scuola, il principio espresso non può essere ignorato, soprattutto dagli istituti articolati su più succursali, sedi staccate, o nel caso di Cattedre orario Esterne. 

Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche

È considerato di fatto un diritto poiché è una consuetudine giuridicamente riconosciuta. Non è un caso che il CCNL prevede che l’insegnamento sia prestato in “non meno di cinque giorni settimanali”. Possono e dovrebbero essere definiti in sede di Collegio dei docenti o in ambito di RSU, criteri che stabiliscano indirizzi precisi per la concessione di un particolare giorno libero della settimana.

In conclusione, sarebbe opportuno:

  • avere una buona piattaforma contrattuale di Istituto;
  • formulare proposte condivise e adeguate in seno al Collegio Docenti
  • segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico e alla commissione orario (se presente), eventuali situazioni di palese e ingiustificata discriminazione, dopo aver però attentamente studiato l’orario di servizio in un’ottica comparativa. 

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