Anche quest’anno, come tutti i precedenti la tabella di marcia annunciata dal Ministero non sarà rispettata. Il motivo principale anche quest’anno riguarda l’accordo sull’abolizione dei vincoli di permanenza nella scuola di prima assegnazione.
Alla richiesta di abolire tutti i vincoli di permanenza sulla sede di attuale titolarità, è seguita una levata di scudi sia da parte della Comunità Europea, che ritiene tali vincoli di permanenza sulla sede uno dei presupposti del PNRR per realizzare l’obiettivo della continuità didattica, che da parte del Governo.
La richiesta non è così infondata come si intende farla apparire, atteso che il sistema di reclutamento basato sugli obiettivi contenuti nel PNRR è frutto di una specifica legge, ossia il D.L. 36/2022 convertito in legge 79/2022 nel mese di luglio del 2022, motivo per cui i vincoli non possono che essere applicati alle nuove immissioni in ruolo decorrenti dal 1° settembre 2023. Questo, tuttavia, pare non sia chiaro né Comunità Europea né al Governo.
Nel frattempo, il Ministero ha convocato per Venerdì 17 febbraio le cosiddette OO.SS. rappresentative alle quali inevitabilmente presenterà una bozza di contratto da “prendere o lasciare” con il rischio che se qualora non fosse firmato la mobilità sarà disciplinata in maniera unilaterale dal Ministero con l’emanazione di una specifica Ordinanza Ministeriale. In tal caso, è probabile che le domande di mobilità potrebbero essere presentate dal 24/25 febbraio 2023 con un tempo a disposizione di massimo 15 giorni.
Allo stato attuale, se non interverranno modifiche (cosa probabile), la situazione dei vincoli è la seguente:
- Le assunzioni disposte a decorrere dal 1.9.2021 prevedono che tutti i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero (ossia tre anni scolastici 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024)
. - Tale vincolo non trova applicazione per i docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), limitatamente a quelle situazioni che sono sopravvenute successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
. - Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007). Ma questo aspetto dovrà essere nuovamente disciplinato e previsto dal successivo CCNI relativo alla mobilità annuale.
- Si ricorda anche che per effetto del precedente CCNI relativo alla mobilità per l’a.s. 2022/2023, è stato espressamente previsto “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”. In pratica, il vincolo triennale rappresenta l’impossibilità per il docente di chiedere il trasferimento per i tre anni successivi, dopo aver ottenuto la titolarità in una scuola. Nel medesimo CCNI mobilità è chiarito che il vincolo triennale opera:
- nella mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della prima fase;
- all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di seconda fase da posto comune a sostegno e viceversa;
- per la mobilità professionale (terza fase)
- Inoltre, il vincolo triennale riguarda anche:
- nell’ambito della mobilità provinciale sulla preferenza sintetica, per docenti che hanno ottenuto il trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale;
- nell’ambito della mobilità interprovinciale, in cui il vincolo si applica sempre.
- Ricordiamo inoltre, che per effetto del CCNI relativo alla mobilità 2022/2023, i docenti assunti dall’anno scolastico 2021/22 hanno potuto presentare la domanda di mobilità volontaria per acquisire una sede di titolarità con effetto dal 1.9.2022. Per tali docenti, quindi, il vincolo triennale è scattato secondo i seguenti tre casi:
- a partire dall’anno scolastico 2023/2024, se la domanda è stata soddisfatta in una delle preferenze espresse;
- dall’anno scolastico 2022/2023, se i docenti non hanno presentato domanda e quindi sono rimasti nella scuola di assunzione di prima assunzione
- dall’anno scolastico 2022/2023, se la domanda di mobilità volontaria non è stata soddisfatta in alcuna delle preferenze espresse, per cui gli stessi docenti sono rimasti nella scuola di prima assegnazione