Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022 la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 concernente disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.
Con tale legge viene di fatto eliminato il divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea.
Ricordiamo che, sebbene la nuova norma formalmente entrerà in vigore il 13 maggio 2022, sarà probabilmente necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi affinché diventi operativa.
COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE
La legge contiene disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (presso istituzioni italiane ovvero una italiana e l’altra estera).
Nel dettaglio:
- “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
- Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
- È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.”
Si prevede che l’iscrizione contemporanea sia consentita presso istituzioni italiane ovvero presso due istituzioni, di cui almeno una italiana.
Prevista analoga facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o presso le medesime istituzioni è riconosciuta agli studenti delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
“Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso l’AFAM”.
“È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione.”
“Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
Per quanto concerne le modalità e criteri per rendere maggiormente agevole agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, si demanda a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la disciplina delle modalità idonee a consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, con particolare considerazione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, nonché a favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni medesime.
Il suddetto decreto è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).