INIZIATIVA LEGALE: RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL “BONUS DOCENTI” (CARTA DEL DOCENTE) AI SUPPLENTI ANNUALI

La legge 107/2015 ha previsto l’istituzione del “BONUS DOCENTI” nella forma di una carta elettronica, nota come “carta del docente”, per l’aggiornamento e la formazione dei Docenti di ruolo.

Sin dalla sua istituzione la Carta è stata assegnata esclusivamente ai Docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ai docenti delle scuole italiane all’estero e delle scuole militari.

L’importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Il bonus docenti può essere speso per l’acquisto di testi, di corsi di formazione online e anche per acquistare hardware e software da utilizzare per il proprio lavoro di insegnamento.

Gli unici esclusi da tale beneficio sono stati i docenti non di ruolo con incarico annuale.

Dopo vari ricorsi presentati dal personale della scuola, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il diritto dei docenti precari (di religione) alla Carta del docente; il collegio ha annullato gli: “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.

Oltre al Consiglio di Stato, vi sono state alcune sentenze di Tribunali del lavoro che hanno confermato il diritto dei precari all’assegnazione della “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 107/2015 (Trib. di Arezzo del 22.10.2019, Corte di Appello di Roma, sentenza sez. II, 11.03.2019, n. 1077). 

Della questione, inoltre, è stata interessata anche la Corte di Giustizia Europea.

Alla luce di quanto sopra, questa Segreteria Regionale ritiene che possano esserci le condizioni per attivare un’iniziativa legale per il riconoscimento di tale bonus per tutti coloro che negli anni interessati hanno svolto una supplenza annuale, anche con effetto retroattivo. L’azione può essere intrapresa anche da coloro che sono attualmente di ruolo ma avevano un incarico annuale (con termine al 30/06 o al 31/08) a partire dall’a.s. 2015/2016. 

Per avere ulteriori informazioni al riguardo, si invitano gli interessati a contattarci via mail entro il 15 aprile. 

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