INCLUSIONE NELLE GPS 2024 E ACCESSO TFA SOSTEGNO PER I DIPLOMATI: REQUISITI DI ACCESSO – FACCIAMO CHIAREZZA

Coloro i quali sono in possesso di un diploma che dia accesso alle classi di concorso per insegnante tecnico pratico nella scuola secondaria di secondo grado – CLICCA ELENCO DIPLOMA PER ITP  – per una migliore consultazione è possibile anche scarica questo allegato- clicca Allegato_Lista_Istituti_Tecnico_pratici- hanno potuto includersi sia nelle graduatorie provinciali di istituto – GPS – che sostenere le prove di accesso per conseguire il titolo di sostegno.

I predetti titoli hanno consentito di partecipare ai concorsi ordinari per l’accesso all’insegnamento, relativamente alle classi di concorso corrispondenti al diploma in possesso.

Ma chi è l’insegnante tecnico pratico- ITP ? 

Il docente ITP svolge le sue mansioni all’interno dei laboratori degli istituti secondari ad indirizzo tecnico-professionale e presta servizio per 18 ore settimanali, al pari degli altri docenti della scuola secondaria.   

Per inserirsi in graduatoria – GPS – gli aspiranti dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma ITP e 24 CFU;
  • diploma ITP e abilitazione per altra Classe di Concorso;
  • solo il diploma ITP, se precedentemente inserito in III fascia G.I..

ATTENZIONE !

L’art. 5 comma 2 Decreto Legislativo n. 59/2017 stabilisce che a partire dal 2024/2025 costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo – psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Appare evidente quindi che, siccome il prossimo aggiornamento delle graduatorie -GPS – avrà valore per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, non sarà più ritenuto utile per inserirsi in graduatoria il solo possesso del diploma ma occorrerà la laurea triennale

In linea generale, ma sarà necessaria la pubblicazione di una nuova tabella dei titoli di accessofra le lauree triennali che potrebbero essere  ritenute valide possiamo  (indicativamente) elencare:

Laurea Triennale (L-4) DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA 

Laurea Triennale (L-3) SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA

Laurea Triennale (L-12) LINGUE E MERCATI

Laurea Triennale (L-15) SCIENZE DEL TURISMO

Laurea Triennale (L-9)INGEGNERIA GESTIONALE

Laurea Triennale (L-8) INGEGNERIA INFORMATICA

Laurea Triennale (L-18) GESTIONE DI IMPRESA

A quanto detto, si aggiunga che a seguito la legge di riforma del reclutamento, “ideata” dal Ministro Bianchi (ma che potrebbe essere suscettibile di modifica in sede di insediamento del nuovo Parlamento) i docenti ITP dovranno essere in possesso della laurea breve e del percorso di abilitazione per accedere ai concorsi. 

Il DPCM previsto per l’applicazione della legge di riforma, atteso per fine luglio, non è stato pubblicato, per cui ad oggi a parte alcune indiscrezioni circa le lauree triennali non è possibile avere ulteriori notizie. 

Quello che è chiaro è che anche gli ITP dovranno essere laureati e poi abilitati per poter svolgere il percorso previsto dal nuovo reclutamento.

Ricordiamo che il nuovo sistema di reclutamento prevede un percorso abilitante di formazione iniziale da 60 CFU/CFA. 

Il DPCM, che avrebbe dovuto prevedere la struttura dei corsi come già detto, non ha an cora “visto la luce”.

In ogni caso ci sarà il riconoscimento dei 24 CFU, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto

TFA SOSTEGNO 2023

Per quanto riguarda i requisiti di accesso al prossimo VIII ciclo per il conseguimento del titolo di sostegno, facciamo presente che :

i requisiti di ammissione sono quelli previsti dal DM 92/2019 art. 3 comma 1 nonché quanto disposto dalle disposizioni transitorie e finali (art. 5 comma 2 dello stesso decreto).

Pertanto, gli insegnanti tecnico pratici (ITP) potranno accedere a tale percorso con il solo requisito del diploma senza dover possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 

Infatti, i nuovi requisiti saranno richiesti solamente per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. 

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Anche in questo caso, facciamo presente che i diplomi ITP sono quei diplomi che danno accesso, ai sensi della Tabella B allegata al DPR 19/2016, ad almeno una classe di concorso. 

Si tratta dunque di diplomi tecnici o professionali che danno accesso alle classi di concorso individuate dalla lettera “B” (es: B-01, B-16 o B-20). 

A titolo esemplificativo, si ricorda che le licenze liceali (classico, scientifico, ecc). non costituiscono titoli di accesso a nessuna classe di concorso ITP.

Inoltre, occorre fare attenzione al fatto che alcuni diplomi danno accesso a classi di concorso ormai non più vigenti, ossia “ad esaurimento”. 
Con la nota 371182 del 13/08/2020 il Ministero ha chiarito che: 

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 Attività pratiche speciali
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio. 

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