IMMISSIONI IN RUOLO E DEPENNAMENTO DALLE ALTRE GRADUATORIE: PRECISAZIONI

Alcuni iscritti utilmente collocati nelle graduatorie relative a più procedure concorsuali, ci hanno chiesto chiarimenti in ordine alla situazione che si verrebbe a determinare nel caso di conferimenti di più nomine in ruolo, ovvero alla situazione che si determina dopo aver accettato una nomina in ruolo in una specifica procedura e si è inclusi in altra graduatoria.

EFFETTI DELLA NOMINA IN RUOLO SULLE ALTRE GRADUATORIE CONCORSUALI. 

Il comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico 297/1994 stabilisce che l’immissione in ruolo determina, dopo il superamento del periodo di prova, la decadenza da ogni graduatoria in cui si è collocati per l’immissione in ruolo, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

La norma stabilisce che sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21′.

In sostanza:

a) i docenti  immessi in ruolo fino all’anno scolastico 2019/20 dalle Graduatorie di Merito del concorso 2016  sono stati depennati anche dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalla prima fascia delle Graduatorie di Istituto, pur conservando la loro posizione in eventuali altre Graduatorie di Merito concorsuali o GPS.

b) Gli insegnanti di infanzia e primaria  assunti sino all’anno scolastico 2019/20 dal concorso straordinario 2018 sono stati cancellati da altre eventuali Graduatorie di Merito del medesimo concorso, come pure dalle Gae e dalle Graduatorie di Istituto. Hanno conservato la loro posizione per altre GM ed eventuali GPS.

c) I docenti della secondariaimmessi in ruolo dalle GM del concorso straordinario 2018 sino all’anno scolastico 2019/20, all’atto della conferma in ruolo (quindi dopo il superamento dell’anno di prova e formazione) sono stati cancellati da tutte le Graduatorie di Merito, dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalle Graduatorie di Istituto.

d) Gli immessi in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento sino all’anno scolastico 2019/20 sono stati depennati da tutte le altre GAE, e dalla prima fascia delle Graduatorie di Istituto.

Diversa la situazione a partire dall’anno scolastico 2020/21, in quanto viene applicato il suddetto comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico. 

Dal 2020/21 in avanti, quindi, i docenti assunti in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato (graduatorie concorsuali straordinarie, ordinarie relative alla stessa cdc/posto di immissione in ruolo, GAE, GPS e Graduatorie di Istituto), solamente all’atto della conferma in ruolo, ovvero dopo aver superato positivamente il periodo di prova. 

Il depennamento, ribadiamo, non riguarda la Graduatoria di Merito relativa a concorsi ordinari diversi dalla classe di concorso per la quale si è stati assunti.

IMMISSIONI IN RUOLO PLURIME NELLO STESSO ANNO

Facciamo riferimento alle istruzioni ministeriali che hanno disciplinato le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 e che non dovrebbero subire modifiche per l’a.s. 2022/2023.

Il punto A.12 delle istruzioni 2021\2022 ha previsto che: 

“L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”

Pertanto, chi nello stesso anno scolastico ha già accettato altra nomina in ruolo potrà accettarne un’altra, indipendentemente dalla provincia o dalla graduatoria per e dalla quale avviene la successiva proposta

In sintesi, accettare una nomina ulteriore è possibile:

  • indipendentemente dalla graduatoria dalla quale avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
  • indipendentemente dalla tipologia di posto (comune/sostegno) o classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina); 
  • indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).

É prevista una sola eccezione per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

Si tratta dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del. DM 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale, i quali non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Non ci sarà alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.

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