La presentazione delle domande potrà essere effettuata dal 12 aprile 2023 alle ore 9:00 fino al 27 aprile 2023 alle ore 14:00.
I docenti, che a seguito di procedure concorsuali in atto ovvero che frequentano il corso di specializzazione per il sostegno, possono includersi con riserva purché il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2023, con conseguente scioglimento della predetta riserva entro il 4 luglio 2023. La presentazione delle domande avverrà tramite il portale POLIS Istanze Online.
SCHEDA ILLUSTRATIVA
Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno, sempre telematicamente attraverso Istanze on Line, ENTRO il 4 luglio 2023, il conseguimento del titolo di abilitazione o sostegno, agli uffici scolastici territoriali competenti.
La riserva si considererà sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell’avvenuto
conseguimento con le modalità sopra descritte entro il 4 luglio 2023.
DOCENTI CHE POSSONO PRODURRE DOMANDA
I docenti che acquisiranno il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023, ovvero che lo possedevano ma non lo hanno prodotto entro il 31 maggio 2022
ESAME DI CASI
A) Docente già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno.
- Il docente è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di istituto di seconda fascia per la stessa provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS di cui alla OM 112/2022.
B) Docente che non risulta incluso nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno, ma collocato in altra GPS.
- Il docente viene collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi OM 112/2022.
C) Docente che non risulta inserito in alcuna graduatoria di GPS
- Il docente può scegliere qualsiasi provincia in cui includersi e potrà indicare sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno.
SITUAZIONE DEI DOCENTI CON TITOLO DI ABILITAZIONE O DI SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO.
A) DOCENTE CON TITOLO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO CON DECRETO FORMALE SUCCESSIVAMENTE AL 31 MAGGIO 2022 O CHE, GIA’ IN POSSESSO DI TALE DECRETO, NON SI ERA INSERITO NELLA PRIMA FASCIA
- Il docente interessato all’inclusione a pieno titolo nell’elenco aggiuntivo dovrà indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.
B) DOCENTE CON TITOLO ESTERO IN IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO DAL MINISTERO
- Il docente dovrà dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
C) DOCENTE CON TITOLO ESTERO INCLUSO IN GPS CON RISERVA CHE STA CONSEGUENDO ANCHE TITOLO IN ITALIA
- I docenti già inseriti con riserva in quanto hanno conseguito titolo estero in attesa di riconoscimento e che nel contempo stanno acquisendo anche titolo in Italia per lo stesso grado, sarà consentito aggiungere il nuovo titolo in modo che, una volta sciolta la riserva nei prossimi mesi, sarà possibile aspirare a incarichi senza riserva.
METODI DIFFERENZIATI MONTESSORI, PIZZIGONI, AGAZZI
I docenti interessati potranno dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione al solo fine dell’attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l’attribuzione del relativo punteggio.
COME VANNO DICHIARATI I TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
Ci possiamo trovare di fronte a tre diverse tipologie di casi:
- Docenti già inseriti precedentemente in GPS:
– Essi potranno importare uno a uno i titoli culturali già dichiarati precedentemente e validi anche per la nuova graduatoria o aggiungere titoli che hanno dimenticato di inserire precedentemente ma che, comunque, hanno acquisito entro il 31 maggio 2022. Questi ultimi titoli saranno validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi.
I titoli di servizio precedentemente inseriti saranno automaticamente importati negli elenchi aggiuntivi. - Docenti non presenti precedentemente in GPS :
– Essi potranno dichiarare tutti i titoli culturali e di servizio comunque conseguiti entro il 31 maggio 2022. Detti titoli saranno validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi.
D.M. 17 MARZO 2023 -FORMAZIONE ELENCHI AGGIUNTIVI
CHIARIMENTI SULL’ISTANZA TELEMATICA
CONTROLLO SEDI
L’aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia di sostegno per il relativo grado (quindi il docente che nel 2020 non era inserito nelle GPS sostegno) , ma inserito in altra GPS (quindi inserito nelle GPS per posto comune): è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 112/2022 (quindi vuol dire che deve inserire le 20 scuole al momento dell’inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno prima fascia).
Alla luce di quanto sopra, si invitano coloro che hanno prodotto domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno, a controllare se risultano, nella domanda eventualmente già compilata ed inviata, le 20 scuole di inclusione per il conferimento delle supplenze temporanee-ossia graduatorie di istituto per la specifica graduatoria di 1° fascia di nuova inclusione.
Ove tali scuole non compaiono, occorre annullare l’invio della domanda e procedere all’inserimento delle 20 sedi.
VALUTAZIONE TITOLO DI LAUREA PER CHI ACCEDE CON DIPLOMA (ITP)
La tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, prevede alla voce A.1 la valutazione come titolo di accesso del: “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all’estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito”.
In particolare vengono attribuiti da 8 a 24 punti in base al voto del titolo di specializzazione sul sostegno. Vengono poi attribuiti ulteriori 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori (voce A.2).
Al punto B.2 la tabella titoli prevede la valutazione di: “Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo”.
La tabella titoli, quindi, prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non costituiscono titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non è valutabile.
In ragione di quanto precede, gli insegnanti che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, hanno scelto di accedere ai percorsi di specializzazione su sostegno con il Diploma ITP, possono chiedere, a nostro avviso, la valutazione della laurea in quanto ulteriore titolo di studio rispetto al titolo di accesso utilizzato per il TFA sostegno del diploma
Sull’argomento, poim, è intervenuta una precisazione – Faq – ministeriale che ha così chiarico:
É valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.
Secondo la FAQ, al punto B1 i docenti abilitati su materia potranno dichiarare l’abilitazione su materia nella voce A.1 della tabella 7, il ché in realtà era già pacifico. Infatti, chi oltre ad avere la specializzazione sul sostegno, possiede anche l’abilitazione su materia sullo specifico grado, potrà dichiararla come ulteriore titolo valutabile ai sensi della voce B1.
Al contrario, per quanto concerne il punto B2 (Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello), questo non potrà essere dichiarato da chi ha utilizzato la laurea per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno. Questo perché la voce B.2 prevede che il titolo è dichiarabile solo se non costituisce titolo di accesso al punto A.1 (cioè al percorso di specializzazione).
Il titolo di laurea potrà essere dichiarato invece da chi ha avuto accesso al percorso di specializzazione tramite un’altra laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento oppure con il Diploma ITP.