DOMANDE DI TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2023/2024. LO STATO DELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNI E IL PROBLEMA DEI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SEDE ASSEGNATA

Continuano le riunioni tra le cosiddette OO.SS. rappresentative e il Ministero dell’Istruzione per definire il contratto integrativo relativo alla mobilità. 

Lo scoglio maggiore sull’accordo è rappresentato dal superamento dei vincoli che obbligano i docenti a restare nella scuola assegnata in sede di nomina in ruolo. 

In pratica le posizioni divergenti riguardano i trasferimenti dei docenti immessi in ruolo quest’anno con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2022.

Ancora una volta il Ministero manifesta l’indisponibilità a consentire la  presentazione della domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale per i  neo immessi in ruolo dall’a.s. 2022/23 che, a parere del dicastero di viale Trastevere, sarebbero vincolati per tre anni nella scuola in cui sono stati immessi in ruolo e quindi non possono presentare la domanda di trasferimento per il 2023/24. 

Tale divieto troverebbe riferimento nell’art.13 comma 5 del D.lvo 59/2017 come sostituito dal DL 36/2022 convertito nella legge n.79 del 29.6.2022.

Si ritiene, viceversa, che il disposto di cui alla normativa sopra richiamata sia applicabile per le nuove assunzione da disporre proprio in applicazione del nuovo sistema di reclutamento definito dalla legge 79/2022  e che riguarderebbero esclusivamente i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per cui dal DL 36 resterebbero fuori gli immessi in ruolo dalle graduatorie dei concorsi ordinari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché gli immessi da graduatorie finalizzate al reclutamento.

Appare evidente che una possibile soluzione sarebbe quella di prevedere nel nuovo CCNI relativo alla mobilità che il vincolo di permanenza nella scuola assegnata con l’immissione in ruolo (atteso che il CCNI da stipulare ha validità per il triennio 2023/24 – 2024/25- 2025/26) a decorrere dall’a.s. 2024.

Riteniamo, invece, che anziché rinviare l’attivazione di vincoli e continuare a creare deroghe, finzioni giuridiche finalizzate alle deroghe (come accaduto lo scorso anno), sia giunto il momento di rendere coerente la normativa al riguardo, stabilendo in maniera chiara e uguale per tutti se e quali vincoli debbano essere posti alla mobilità dei docenti. 

A nostro parere, se proprio si devono porre vincoli, dovrebbero scattare per tutti soltanto dopo la prima domanda di mobilità e l’eventuale ottenimento della sede scelta. Questo non può non includere i neoassunti di sempre, i quali spesso sono costretti a concorrere per procedure concorsuali fuori provincia o regione anche a causa degli atavici errori ministeriali nel censire i posti disponibili e sono bloccati in queste sedi mentre altri aspiranti, con punteggio inferiore per una serie di congiunture favorevoli e del tutto fortuite entrano in ruolo vicino casa. 

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