DOCENTI VINCITORI DI CONCORSO CHE DEVONO CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE: LE TARDIVE ISTRUZIONI MINISTERIALI

Dopo varie interlocuzioni avute con i Direttori Generali degli U.S.R., finalmente il MIM e il  Ministero dell’Università e della Ricerca  hanno emanato la nota n. 2884 del 6 febbraio 2025 relativa ai percorsi abilitanti “di completamento” in favore dei vincitori di concorso, per l’anno accademico 2024/2025.

La situazione sta assumendo aspetti paradossali dato che i vincitori dei concorsi PNRR sprovvisti di abilitazione e assunti  a T.D. per l’a.s.  2024/25 devono necessariamente conseguire l’abilitazione per avere il contratto a tempo indeterminato.  

Per acquisire tale abilitazione questi docenti, che sono già in possesso dei 24 CFU, devono  frequentare un percorso abilitanti di 36 crediti oppure, in alcuni casi, di 30 crediti.

Siamo a febbraio ma né il MIM né il MUR hanno ancora provveduto a far attivare questi corsi dalle Università.

Inoltre, non tutte le Università potranno avviare i corsi per la classi di concorso relative ai bandi di reclutamento a suo tempo emanati, per cui i due dicasteri, con la nota che alleghiamo,   si limitano al momento e con grave ritardo ad invitare gli Uffici scolastici regionali ad effettuare un monitoraggio della situazione  in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso. 

Questo significa che, per esempio, un docente che ha partecipato al concorso con laurea + 24 CFU/CFA e che nel frattempo abbia maturato i 3 anni di servizio potrà conseguire l’abilitazione con il corso da 30 CFU/CFA .

La ricognizione effettuata sulle classi di concorso già accreditate nell’a.a. 2023/2024 e su quelle tutt’ora in fase di accreditamento per l’a.a. 2024/2025 ha evidenziato che non tutte le classi di concorso per le quali i neoassunti devono completare il percorso formativo sono disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale.

Ciò comporta che il docente interessato, impegnato nell’insegnamento in una determinata provincia, potrebbe essere costretto ad iscriversi al corso di formazione presso un’istituzione distante e/o difficile da raggiungere rispetto alla sede di servizio.

La soluzione proposta dai due ministeri, visto il ritardo con il quale si sono ricordati drlla questione, consisterebbe nel consentire l’iscrizione al percorso di formazione presso l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e di svolgere il percorso formativo in collaborazione con l’istituzione più prossima alla sede di servizio del docente.

Nella nota, infatti, si evidenzia che: 

“ L’offerta formativa di tutte le tipologie di percorso consta infatti di una parte generale e di una parte specifica relativa alle metodologie delle discipline di riferimento. Il comma 6- bis dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 prevede che: “per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4.”.

Ebbene, il docente interessato potrebbe svolgere la parte di formazione specifica con modalità telematiche sincrone presso l’istituzione nella quale è iscritto e la parte generale presso un’istituzione più prossima alla sede di servizio.

Per realizzare questa collaborazione è necessario che l’Ufficio scolastico regionale, analizzato il prospetto allegato nel quale sono riportate le classi di concorso non attivate in ciascuna Regione e una stima dei docenti in servizio che devono completare il percorso su ciascuna classe, confermi il numero di docenti individuato e ne comunichi al MUR:

la provincia di insegnamento;

il percorso di completamento da svolgere ai fini dell’abilitazione (30 CFU/CFA all. 2; 30 CFU/CFA all. 4; 36 CFU/CFA all.5).

Una volta acquisiti questi dati il MUR coadiuverà le istituzioni presenti nella Regione ai fini dell’avvio di una collaborazione con una delle istituzioni accreditate per la classe di concorso di interesse.

L’istituzione della sede di servizio del docente erogherà in presenza la parte generale della formazione sulla classe di concorso, mentre l’istituzione accreditata per la classe di concorso di interesse, con la quale è stata attivata la suddetta collaborazione, svolgerà la didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento, con modalità telematica, comunque sincrona.

Il titolo abilitante sarà rilasciato dall’istituzione che eroga la didattica a distanza, presso la quale lo studente è anche formalmente iscritto.

Al fine di fornire le informazioni necessarie, utili alle istituzioni per l’organizzazione e lo svolgimento dei percorsi in parola, si invitano gli Uffici scolastici regionali a comunicare i dati sopra indicati entro l’11 febbraio p.v., al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – all’indirizzo PEO: DPIT.segreteria@istruzione.it, nonché alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR-Ufficio III, all’indirizzo PEO: dgordinamentiufficio3@mur.gov.it.

Con successive comunicazioni potranno essere resi noti ulteriori dettagli operativi connessi all’espletamento dei percorsi.”

Si allega la nota auspicando che “la pachidermica” e consolidata lentezza dei due dicasteri abbia una accelerata per evitare i consueti “salti mortali” dei docenti  che dovranno con ciliare attività didattica e percorso formativo. 

Per la conciliazione vita lavorativa e vita privata occorrerà attendere tempi migliori. 

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