NORMATIVA
La legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”( c.d. Decreto PA), ha abrogato il comma 3 – bis dell’art. 399 del Testo Unico Comparto Scuola (D.lgs 297/1994).
Tale disposizione, abrogata, prevedeva che a seguito della immissione in ruolo e al successivo superamento del periodo di formazione e di prova, il docente incorreva nella decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione dicontratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’unica eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, relativamente, però, alle procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. Ciò posto, l’UST competente doveva procedere a cancellare il docente dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari attinenti alla stessa classe di concorso per la quale vi era stata l’immissione in ruolo, al depennamento dalle GAE, ove lo stesso docente risultava incluso, dalle GPS e dalle conseguenti graduatorie di istituto.
Tale norma è stata, come detto, abrogata dalla legge 74/2023.
Tuttavia, benché la Legge 74/2023 abbia abrogato la norma del testo Unico 297/94, ha lasciato in vigore quella contenuta nel Decreto Legge 36/2022 (convertito nella Legge 79/2022) che faceva riferimento all’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017.
In base a tale norma, infatti, i docenti, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, sono cancellati da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto.
In virtù di tale disposizione, i docenti di ruolo, al momento del superamento del test finale di valutazione e del superamento del periodo di prova saranno cancellati da:
- tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione)
- tutte le graduatorie di istituto
- tutte le graduatorie ad esaurimento
La norma, che risale al 2017, risulta dunque più penalizzante di quella abrogata dalla legge del 2023, in quanto si prevede la cancellazione da qualsiasi graduatorie di merito e non solo da quella relativa a graduatoria riferita alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Tuttavia, siccome alla data di pubblicazione delle norme contenute nel D.L.vo 59/2017, non erano ancora state istituite le GPS e il legislatore ha previsto genericamente la cancellazione da graduatorie di istituto e non dalle GPS, per cui si potrebbe ipotizzare il diritto a non essere cancellati dalle GPS
Non soltanto, il contenuto della norma di cui alla legge 79/2022, che fa riferimento al d.l.vo 59/2017, prevede che tale cancellazione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/20, per cui i docenti che sono stati immessi in ruolo dal 1.9.2022 non dovrebbero essere cancellati da alcuna graduatoria all’atto del superamento del periodo di prova.
Ci si augura che la circolare relativa alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/24 sia, pertanto, pubblicata non soltanto il prima possibile ma con chiare precisazioni su questo delicato e importante argomento.