DOCENTE CHE RIENTRA IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE : ISTRUZIONI

Nelle scuole si tenta (ma spesso non si riesce) di assicurare la continuità didattica.

Tale obiettivo è fonte di particolari dubbi e incertezze tra i docenti e per le scuole stesse in prossimità della data del  30 aprile, data fondamentale per quei docenti che vorrebbero tornare in servizio dopo un’assenza continuativa di almeno 150 giorni. .

La fonte che regolamenta questa circostanza è l’ art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 che così recita “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

In sostanza, la norma persegue l’obiettivo di garantire agli studenti la continuità dell’insegnamento quando il docente titolare di cattedra è assente per molto tempo, evitando un cambiamento proprio alla fine dell’anno scolastico. 

Nel compiuto dei 150 giorni sono compresi i periodi prefestivi e festivi – quando non si svolge attività didattica. Se così non fosse il docente risulterebbe rientrato in servizio e il conteggio dei giorni ripartirebbe da capo.

Secondo l’art.37, dunque, il docente che ha totalizzato i 150 giorni di assenza continuativa se intende tornare dopo il 30 aprile, può essere impiegato soltanto in supplenzeinterventi didattico-educativi integrativi o in altri compiti pertinenti al regolare funzionamento delle attività scolastiche.

Contemporaneamente, il docente supplente in servizio fino a quel momento, concluderà la sua attività didattica a fine anno scolastico, partecipando dunque attivamente agli scrutini, alle valutazioni finali e all’eventuale esame di stato, qualora sia stato scelto come commissario.

Quanto detto finora si applica anche in caso il docente assente abbia un contratto a tempo determinato sia fino all’ 8 giugno, che al 30 giugno o al 31 agosto. In tali casi bisogna considerare i diversi limiti di assenza previsti per gli insegnanti a tempo determinato, i cui periodi di malattia o ferie sono calcolati diversamente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato.

Il corretto calcolo dei 150 giorni deve tenere conto di tutti i tipi di assenza che vengono considerati da un punto di vista legale. Sono inclusi dunque ferie, congedi, aspettative, permessi e malattieIl calcolo dei 150 giorni procede a ritroso, ossia a partire dal giorno del rientro in servizio fino a tornare al giorno di inizio dell’assenza. 

Questa modalità di conteggio si applica in generale, non solo ai rientri in servizio dopo il 30 aprile.

Le classi terminali dei cicli di studio – il terzo anno di scuola secondaria di I grado e il quinto anno di scuola secondaria di II grado – rappresentano un caso particolare nella normativa, in quanto prevedono una riduzione dei giorni di assenza da 150 a 90. 

Qualora il docente sia in servizio su diverse classi, il computo dei giorni di assenza va eseguito separatamente a seconda che queste siano terminali o meno

Potrebbe accadere che le condizioni per l’applicazione dell’art. 37 ricorrano soltanto per le classi terminali, per le quali la supplenza sarebbe prorogata, ma non per le altre classi in cui rientrerebbe in servizio regolarmente il titolare.Quest’ultima costituisce una situazione perfettamente regolare, nonostante l’apparente sfalsamento costituito dalla “Convivenza” di due docenti diversi all’interno della stessa sezione.

Qualora si verifichi l’assenza continuativa del docente titolare, con rientro dopo il 30 aprile, il contratto di lavoro del supplente va adattato alla nuova situazione. In altri termini il contratto, originariamente stipulato con un termine di scadenza coincidente con il periodo di assenza del docente, va prorogato fino termine naturale dell’anno scolastico, includendo scrutini e valutazioni.

La gestione della parte burocratica della questione è compito del Dirigente scolastico, che dovrà calcolare i giorni di assenza e disporre la proroga tramite la segreteria scolastica.

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