DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Dopo giorni di attesa e le varie ipotesi avanzate dagli organi di stampa e vari siti web, la vigilia di Natale è stato pubblicato in G.U. il “Decreto Natale”, in vigore dal 25 dicembre.

Segnaliamo sinteticamente, le novità:

Proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022.

La durata delle certificazioni verdi si riduce da 9 a 6 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Obbligo delle mascherine FFP2 fino al 31 gennaio 2022 anche all’aperto e anche in zona bianca.  L’obbligo è protratto fino al 31 marzo per: gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione è consentito solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (super greenpaass).

Vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. 

Chiuse sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Accesso visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice: solo se ci si è sottoposti alla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; oppure ciclo vaccinale primario + esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

Prezzi calmierati o gratuità per i test antigenici rapidi fino al 31 marzo 2022.

Controlli in ingresso sul territorio nazionale: saranno effettuati a campione presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri test antigenici o molecolari dei viaggiatori in ingresso. In caso di esito positivo dei tamponi, si applica l’isolamento fiduciario per 10 giorni, ove necessario presso i COVID Hotel con oneri a proprio carico. 

ART. 13: DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN AMBITO SCOLASTICO. Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi il Ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome per la somministrazione dei test, l’analisi e la refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. 

Previsti 6 milioni di euro per il 2022 per l’allestimento di una infrastruttura presso un sito militare per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali. 

PROTEZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI: autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per il 2022 per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che rientra nella categoria “fragili”. Entro 30 gg dall’entrata in vigore di questo decreto (24 gennaio) sono individuate le patologie croniche gravi, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile – ove prevista dai Contratti Collettivi – oppure tali lavoratori sono adibiti ad altra mansione. 

CONGEDI PARENTALI: prorogate al 31 marzo 2022 le misure del D.L. 146/2021. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’eventuale didattica a distanza, alla durata dell’infezione da Covid del figlio, o alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione. In caso di genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, il beneficio prescinde dall’età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per tali periodi è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Nel caso di figli tra i 14 o 16 anni d’età, si ha diritto soltanto alla conservazione del posto di lavoro. Raggiunto il limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro.

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