I corsi di perfezionamento biennali (120 CFU e 3000 ore) e i corsi di specializzazione biennale sono equipollenti ?
Facciamo riferimento alla normativa riguardante questi corsi e al CCNI relativo alla mobilità.
Precisiamo, partendo dai Master e corsi di perfezionamento di durata annuale, che il numero di ore e il numero di CFU è stato definito a partire dall’art.7/4 del D.M. 270 del 2004. Tali specifiche non sono previste per i corsi di perfezionamento, che hanno una struttura diversa, ma si prevede che abbiano durata almeno annuale ed esame finale.
DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI
L’ART. 4 della Legge 341/1990 prevede che: 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni (quindi attualmente 3000 ore e 120 CFU) finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162″.
I diplomi di specializzazione, oltre ad essere attivati presso le scuole di specializzazione con provvedimento rettorale (art. 4 comma 1 della Legge n. 341/1990), possono essere anche previsti dagli Statuti delle Università (art. 6 Legge n. 341/1990) e possono essere attivati anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Legge 341/1990).
- LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La tabella di valutazione titoli della terza fascia prevede che: “per il diploma di specializzazione pluriennale, rilasciato da Università o AFAM o per ogni diploma di specializzazione sul sostegno si attribuiscono 6 punti“. Nella nota successiva si precisa che si valuta al massimo un solo titolo che deve essere coerente con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria, a parte l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno.
Analogamente la tabella titoli di II fascia prevede che: “Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) sono attribuiti 6 punti“.
Anche in questo caso si valuta un solo titolo, oltre l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno che, in questo caso, viene riportato in una voce separata.
- LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLA MOBILITÀ
La tabella titoli allegata al CCNI mobilità prevede che: “per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma - (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)”.
Pertanto, il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea in quanto, trattandosi di corsi post-laurea, si deve escludere che il punteggio spetti anche a docenti diplomati. Inoltre, il punteggio va riconosciuto non solo nel caso di corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 Legge n. 341/1990), ma anche per i corsi attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 162/1982 e per i corsi previsti dalla legge n. 341/1990, art. 8, cioè realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3/11/1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA BIENNALI
- La nota ALLEGATA ALLA TABELLA DEL CCNI SULLA MOBILITA’ PRECISA CHE: “Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)“.
Ciò detto, appare evidente che ai fini della valutazione nelle operazioni di mobilità sono valutabili 5 punti anche i corsi di perfezionamento almeno biennali purché prevedano esami specifici per ogni materia del corso dei singoli anni e purché sia previsto un esame finale.
VALUTAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PNRR 2023 DEI CORSI BIENNALI (PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE)
La tabella di valutazione dei titoli allegata al bando prevede che: “al Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) debbano essere attributi punti 3,75.” Orbene, ci risulta che alcune commissioni dei concorsi non hanno attribuito identico punteggio per i corsi di perfezionamento biennali di 3000 ore e 120 ore, in ciò evidenziando una scarsa conoscenza della normativa che regola l’organizzazione dei predetti corsi