CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO: LE SCUOLE DEVONO SEGUIRE LA PROCEDURA PREVISTA DALLA O.M.112/2022

Fra le problematiche  che spesso ci troviamo ad affrontare per il conferimento delle supplenze temporanee o annuali da parte delle scuole vi è quella della  mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella C.M. n.43440 del 19 luglio 2023 in materia di modalità di conferimento delle predette supplenze da parte dei dirigenti scolastici

Riteniamo, quindi, opportuno ricapitolare quanto previsto dalla C.M. 43440/2023, precisando che la mancata osservanza di quanto disposto sarà fatta valere da questa organizzazione sindacale a fronte di possibili contenziosi attivati da nostri iscritti.

Procedura per il conferimento delle supplenze da graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2023/24

“In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022

Per le supplenze temporanee (con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. 

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022′.

L’articolo 13 dell’O.M. 112/2022 precisa che:  ‘Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale,ovvero di inoccupazione, degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: 

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario; 

b) totalmente inoccupati. 

Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. 

Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio. 

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: 

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; 

b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; 

c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola. 

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere: 

a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; 

b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione. 

Precisato quanto sopra, appare evidente che:

  • è del tutto illegittima la convocazione che prevede l’assunzione immediata nel giorno della convocazione;
  • risulta del tutto illegittima la convocazione di aspiranti che sono già occupati per supplenza annuale su posto intero ovvero in servizio in altro istituto con supplenza temporanea su posto intero.

Sempre nella circolare annuale delle supplenze, vengono date le disposizioni riguardanti le assegnazioni delle supplenze dalle graduatorie di istituto nella scuola primaria per la lingua inglese e per l’insegnamento dell’educazione motoria. 

In fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori’.

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