CATEGORIE PROTETTE: COSA SONO, COME CI SI ISCRIVE E QUALI SONO I BENEFICI

Date le frequenti richieste di informazione in merito all’applicazione delle norme relative alla tutela di coloro che appartengono alle cosiddette “categorie protette” e alle procedure per iscriversi in tali elenchi, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti:

Con la legge 68/1999 viene introdotto un sistema di protezione per coloro che, a seguito di malattie, infortuni ecc., si trovano in una situazione di difficoltà per l’accesso al lavoro. 

Sono state, pertanto, istituite le “categorie protette per l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità”. 

SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI NELLE LISTE CATEGORIE PROTETTE

  • persone che soffrono di minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali o portatrici di handicap intellettivo, che causino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone che sono invalide del lavoro e con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
  • vittime del terrorismoconiugi e orfani di persone morte sul lavoro, in servizio o in guerra, o persone che hanno visto aggravarsi la loro invalidità per queste cause.

Per chi rientra in queste categorie sono state disposte delle misure di sostegno e collocamento mirato per rendere più agevole l’inserimento al lavoro. 

I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere gli appartenenti a queste categorie, nella seguente misura:

  • il 7% dei lavoratori occupati in aziende o strutture pubbliche con più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori per aziende che hanno tra 36 e 50 dipendenti;
  • un lavoratore per aziende che hanno tra 15 e 35 dipendenti.

La chiamata dalle liste dei Centri per l’impiego può essere per nominativa o numerica: la chiamata nominativa avviene in particolare nel settore privato, mentre nel settore pubblicosi procede per chiamata numerica.

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Per poter usufruire di tali benefici occorre essere iscritto nelle cosiddette LISTE CATEGORIE PROTETTE. 

Come ci si iscrive nelle liste categorie protette?

Occorre recarsi nel centro per l’impiego della propria provincia di residenza con un documento che accerti la percentuale di invalidità necessaria per l’iscrizione (almeno il 46%).

A stabilire la percentuale di invalidità è una commissione sanitaria dell’Asl (costituita dai medici dell’azienda sanitaria e da un medico dell’Inps) che visita la persona con disabilità.

Procedura per attivare l’accertamento dell’invalidità:

recarsi dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. Tale certificato deve indicare, oltre i dati anagrafici: 

  • codice fiscale
  • tessera sanitaria
  • dati clinici (anamnesi, obiettività) diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
  • indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto indicazione di eventuali patologie gravi indicazione della finalità del certificato l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato, lo inoltra all’Inps con il servizio dedicato e stampa la ricevuta con il codice identificativo della procedura.

La ricevuta viene consegnata all’interessato con la copia originale del certificato che dovrà essere consegnata al momento della visita medica (il certificato ha una validità di 90 giorni).

L’interessato deve, a sua volta, presentare la domanda all’Inps (sempre per via telematica): procedendo in autonomia tramite PIN INPS, oppure rivolgendosi a un Patronato. 

per farlo è necessario essere accreditati (avere il codice Pin).

Il sistema abbina il certificato introduttivo alla domanda presentata dal paziente e la convocazione dovrebbe avvenire entro 30 giorni (mediante raccomandata e email).

Al termine della visita la commissione sanitaria redige un verbale elettronico in cui si attesta l’eventuale percentuale di invalidità, corredata da una scheda funzionale, che accerta quali sono le capacità lavorative della persona con disabilità e a quale tipo di mansioni può essere adibita.

Il verbale viene poi inviato in doppia copia all’interessato.

Se la percentuale di invalidità è superiore al 45%, la persona interessata deve presentare al Centro per l’impiego e compilare un modulo per attestare:

  • di avere più di 15 anni;
  • di non essere in età pensionabile;
  • di essere disoccupato;
  • di essere in possesso della percentuale di invalidità richiesta per legge (con la presentazione del verbale della commissione medica).

L’iscrizione nelle liste è consentita soltanto a chi si trova in uno stato di disoccupazione.

Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. 

Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in € 8.145 annui; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.

SETTORE SCUOLA

È opportuno specificare che, se vale quanto sopra descritto per procedure di accertamento dell’invalidità e lo stato di disoccupazione, per coloro che non sono disoccupati si applica la precedenza a parità di punteggio nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze e nelle procedure concorsuali (come per tutte le procedure concorsuali del pubblico impiego).

Molte volte il supplente temporaneo o annuale ritenendo di essere occupato non perfeziona l’iscrizione nelle liste di collocamento per cui, non essendo iscritto in tali liste, non ha diritto all’  obbligo di assunzione numerica.

Per questo motivo, suggeriamo di recarsi comunque presso il Centro dell’impiego forniti, nel caso di occupazione temporanea, delle proprie dichiarazioni fiscali e chiedere se si rientra nel limite di reddito come sopra specificato.

Vediamo ora come funziona per la scuola l’obbligo dell’assunzione per chi appartiene alle categorie protette

La dotazione organica indispensabile per il funzionamento del servizio scolastico è costituita dal numero di personale docente e ATA in organico, calcolato in base al numero di classi/alunni che frequentano la scuola, distinto per scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e ulteriormente distinto per classi di concorso e, per il personale ATA; per i singoli profili professionali.

La somma di tutti gli organici delle singole scuole e delle singole categorie di docenti e ATA determina il rispettivo ORGANICO PROVINCIALE.

In base all’organico provinciale si procede a determinare il contingente di assunzione delle persone iscritte nelle liste delle categorie protette. 

Di seguito, un’esemplificazione dei calcoli. 

Si dia il caso per esempio dell’ORGANICO PROVINCIALE SCUOLA PRIMARIA:

NUMERO POSTI ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA PRIMARIA (ossia la somma di tutti i posti in organico delle singole scuole):   3000

POSTI RISERVATI LEGGE 68/99: 8% (7% disabili più 1% vittime del dovere o di azioni terroristiche): 240

POSTI GIA’ COPERTI DA PERSONALE IN SERVIZIO (cioè di ruolo appartenenti a categorie protette): 200

POSTI SCOPERTI DA ATTRIBUIRE A DOCENTI: 40

APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE  40 (240-200)

Ribadiamo che ai fini dell’assunzione, non è sufficiente essere in possesso del solo certificato INPS, ma occorre essere iscritti nelle liste dell’ufficio del lavoro, altrimenti si ha diritto alla sola precedenza nella graduatoria e non alla riserva dei posti.

Precisiamo, infine, con un ulteriore esempio che, laddove si debba procedere all’assunzione di 35 docenti della primaria, non si potranno assumere 35 appartenenti alle categorie protette in quanto la normativa prevede che le assunzioni di appartenenti alle categorie protette possa avvenire per un massimo della metà dei posti messi a concorso o da conferire come supplenze. Di conseguenza, se ne potranno assumete soltanto 18 su 35. 

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