ANNO DI PROVA DOCENTI CON INCARICO DA CONCORSO STRAORDINARIO-BIS E DA GPS 1° FASCIA SOSTEGNO

Per i docenti che hanno preso servizio il 1° settembre, come “neoassunti” dalla G.M. del concorso straordinario-bis e dalle GPS di 1° fascia sostegno, il contratto pur essendo a tempo determinato, è finalizzato all’immissione in ruolo dal 1° settembre 2023 

La trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato non è automatica, ma presuppone il superamento  di un anno di prova.

VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO BIS- articolo 59, comma 9 bis, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

I docenti vincitori del concorso straordinario dovranno superare una prova che conclude il percorso di formazione e concludere positivamente il percorso di formazione per essere confermati in ruolo con  decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 

All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale. Le graduatorie regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

In quali casi l’anno di prova può essere posticipato?

  • La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi, normativamente previsti, comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio (dei quali almeno 120 giorni per le attività didattiche), la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Quali potrebbero essere i giustificati motivi per chiedere l’ aspettativa? Ragioni di salute, di famiglia, di maternità, di lavoro, rispetto alle quali sarà comunque il dirigente scolastico a valutare e accogliere o rigettare la domanda. 

In sintesi, i docenti assunti da graduatoria del concorso straordinario bis, saranno sottoposti a: 

  • svolgimento nel corso dell’a.s. 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato, a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

DOCENTI CON INCARICO, FINALIZZATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO, DA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO  – articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022

I docenti che hanno prodotto domanda per ottenere l’incarico annuale, finalizzato all’immissione in ruolo da GPS I° fascia sostegno,  svolgono  anch’essi due percorsi ai fini della trasformazione del contratto a tempo:

  1. percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.
  2. prova disciplinare finale

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova  si conclude con un colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti che, al riguardo, esprime un parere non vincolante. 

Ai sensi del DM n. 310/2021 (nonché del DM 850/2017), il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico, ai fini dell’espressione del predetto parare, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche (30/06)  – compresi gli esami di qualifica e di Stato –  e la fine dell’anno scolastico (31/08). 

Considerato che la prova disciplinare deve concludersi entro il 31 luglio 2023 e che la valutazione positiva dell’anno di prova è necessaria per l’ammissione alla citata prova disciplinare, i termini predetti possono essere derogati, ragion per cui la convocazione del Comitato può avvenire prima del 30/06.

Superato il periodo di prova, i docenti sono ammessi alla PROVA DISCIPLINARE

La prova:

  • consiste in un colloquio di idoneità che verte, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al DM n. 325/2021 e, per i docenti della scuola secondaria, sui programmi di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al DM n. 326/2021;
  • valuta, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento del periodo di prova, il possesso e corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e  socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione;
  • si conclude con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità, secondo i quadri di riferimento predisposti dalla preposta commissione nazionale;
  • deve essere svolta entro il mese di luglio 2023;
  • è superata dai candidati che ottengono un giudizio di idoneità;
  • non è superata dai candidati che ottengono un giudizio di non idoneità.

I candidati che non superano la prova, ossia che ottengono un giudizio di non idoneità, decadono dalla procedura (quindi non possono essere assunti in ruolo). Analogamente, decadono dalla procedura i candidati che non si presentano il giorno, ora e sede stabiliti per la prova, senza giustificato motivo.

Superato il percorso annuale di formazione e prova e la prova disciplinare, gli interessati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nella scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

L’assunzione in ruolo avviene con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2022/23).

Anche per tali docenti, la valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dello stesso (ciò è possibile una sola volta).

Precisiamo che mentre l’anno di prova può essere rinviato anche più volte per giustificati motivi normativamente previsti, il  giudizio negativo (di non idoneità) nella prova disciplinare, invece, comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 

In tal caso, il servizio prestato viene comunque valutato quale incarico a tempo determinato.

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