AGGIORNAMENTO TRIENNALE DELLE GAE – TUTTE LE ISTRUZIONI

Secondo la bozza del D.M. illustrato alle organizzazioni sindacali le domande andrebbero presentate dalle ore 9:00 del 7 marzo fino alle 23:59 del 21 marzo 2022.
Ancora una volta il Ministero sovrappone procedure dopo aver sonnecchiato in questi mesi. 

E’  stato chiesto lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi, sia per evitare la sovrapposizione con altre procedure (la mobilità dei docenti di ruolo), sia per consentire ai docenti interessati di maturare i giorni utili ai fini del riconoscimento dei 12 punti, o comunque dell’anno di servizio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda sarà presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”

Possono presentare domanda tutti coloro che sono già inseriti nelle GAE, in quanto non sono consentiti nuovi inserimenti.

Possono altresì presentare domanda coloro che erano già inseriti nelle GAE e che sono stati depennati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti. 

Questa possibilità, inizialmente negata dal ministero, è stata oggetto di numerose vertenze giudiziarie. Già dallo scorso aggiornamento è dunque consentito il reinserimento.

Con la domanda di aggiornamento è possibile:

L’aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili 

La permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva (senza cioè dichiarare nuovi titoli e servizi).

Il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato allatto della cancellazione.

Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).  

Il trasferimento da una provincia ad unaltra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Per le convocazioni da GAE (a tempo indeterminato e a tempo determinato) operano le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della Legge 104/1992. Queste vanno eventualmente confermate oppure possono essere dichiarate ex novo per chi le ha acquisite.  

I titoli di riserva (di cui alla Legge 68/1999) vanno dichiarati o riconfermati (per chi li aveva già dichiarati in precedenza). Coloro che li chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta

Vanno dichiarati i titoli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’ a.s. 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se laspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.

L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’Infanzia e massimo di 3 punti nella Primaria.

Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dll’a.s. 2012/2013.

I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni dopera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. 

Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso. 

Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. 

La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Il servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.

In generale non è necessario allegare alla domanda alcuna documentazione ad eccezione dei titoli che non possono essere autocertificati e, in particolare:

certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza

titoli artistici-professionali

servizi presto in altri Paesi UE

Nella prima fascia delle graduatorie d’istituto possono inserirsi tutti gli aspiranti che sono inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

La domanda si presenta tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di Istanze on Line (POLIS)”

Scelta delle scuole: si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. 

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria, massimo 10 istituzioni di cui massimo 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’Infanzia e Primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.

Attenzione: la provincia scelta per la I fascia delle graduatorie d’istituto dovrà però coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

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