I docenti in possesso già in possesso di un titolo di sostegno oppure già abilitati che sono iscritti ai percorsi abilitanti da 30 CFU – o intendono iscriversi a tali percorsi indetti per l’a.s. 2024/25 – possono frequentare il percorso abbreviato per il sostegno IX ciclo ?
Si ricorda che ai percorsi abbreviati accedono i docenti già in possesso di altra specializzazione sul sostegno.
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
Tuttavia, la Legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza dei “percorsi abilitanti”, in quanto nel 2023 non erano ancora stati istituiti i corsi abilitanti.
Infatti sulla questione è intervenuto il Ministero dell’Università con una FAQ chiarendo che:
la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.
L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che: “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.
Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”
Risulta dunque possibile l’iscrizione contemporanea, ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria, come appunto TFA e master.
Per estensione tale deroga riguarda anche i docenti che si iscrivono e frequentano i corsi “abbreviati per gli idonei in possesso di altro titolo di sostegno”, in quanto non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.
Infatti, i corsisti che stanno seguendo il TFA Sostegno con percorso abbreviato (perché in possesso di specializzazione su altro grado) sono “esonerati”, a seconda dei casi, in tutto o in parte dalla frequenza degli insegnamenti, mentre rimangono obbligatori laboratori e tirocinio.
Occorre quindi distinguere due diverse situazioni:
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è totale
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è parziale
Pertanto, i docenti esonerati in tutto dalla frequenza degli insegnamenti del TFA Sostegno a seguito del percorso abbreviato, potranno iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU (ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023). Viceversa, se l’esonero degli insegnamenti è solo parziale, non sarà possibile iscriversi contemporaneamente ai due corsi.
Riepilogando, l’obbligo di frequenza deve essere limitato ai soli laboratori e tirocini per avere accesso alla doppia iscrizione.
Sull’argomento si vedano le FAQ dell’Università di Foggia, quelle dell’Università Ecampus e dell’Università Suor Orsola di Napoli in senso positivo.
Ne consegue che i docenti che devono frequentare il corso di specializzazione per il sostegno IX ciclo – riferito all’a.a. 2023/2024, e che si sono nel frattempo iscritti ai corsi di abilitazione da 30 o 60 cfu, sempre per l’a.a. 2023/2024, non possono procedere alla contemporanea frequenza perchè i predetti corsi, essendo a frequenza obbligatoria non sono compatibili. Attenzione: ci riferiamo al TFA con frequenza obbligatoria o parziale per tutti i 60 cfu (ad esclusione di laboratori e tirocini, come sopra specificato).
Se, in vece, i docenti che intendono iscriversi e frequentare il corso TFA sostegno IX ciclo (per intero e quindi con frequenza obbligatoria) riferito all’a.a. 2023/2024, e che nel frattempo intendono iscriversi e frequentare il corso abilitante riferito all’a.a. 2024/2025 non incorrono in alcuna incompatibilità in quanto si tratta di due anni accademici differenti.
In ogni caso è consigliabile richiedere all’Università presso cui si procede all’iscrizione al TFA sostegno IX ciclo riferito all’a.a. 2023/2024 l’autorizzazione a frequentare corso abilitante riferito ad altro anno accademico, ossia 2024/2025.