L’ultimo regalo, non richiesto e non gradito, del Ministro Bianchi: un nuovo e ulteriore sistema di reclutamento del personale docente di sostegno.
Sebbene tale procedura sia stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), essendoci un nuovo governo, si sarebbe potuto almeno sperare in un’inversione di rotta nella direzione di una riduzione e semplificazione delle norme che, anziché disciplinare il reclutamento scolastico, di fatti lo rendono sempre più inutilmente farraginoso.
Vediamo di cosa si tratta.
PREMESSA: La legge 178/2021 ha previsto la possibilità di bandire, su base regionale, procedure selettive riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Il Decreto legge n. 36/2022 del 30 aprile 2022 ha poi previsto che, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 5 della stessa legge, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui all’articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.
Così espresso è evidente la consueta incurabile astrusità fatta di continui rimandi ad altre norme.
Tradotto: il Ministero dell’Istruzione, per effetto delle norme sopra richiamate, è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, delle procedure selettive su base regionale finalizzate all’acceso al ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del titolo di specializzazione; tali procedure produrranno delle graduatorie che saranno integrate ogni due anni a seguito di un’analoga procedura concorsuale.
Da queste graduatorie regionali si attingerà nel caso però di incapienza delle ordinarie graduatorie di reclutamento per il ruolo.
I candidati saranno inseriti in tali graduatorie sulla base degli stessi “titoli valutabili” previsti per le GPS.
Si attingerà, dunque, a queste graduatorie soltanto DOPO AVER ESAURITO L’ASSEGNAZIONE DI TUTTI I POSTI DI SOSTEGNO VACANTI E DISPONIBILI IN ORGANICO DIRITTO SPETTANTI ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO- GAE- E ALLE GRADUATORIE DI MERITO DEI CONCORSI.
Per la scuola secondaria questa procedura potrà restare in piedi fino al 31 dicembre 2025.
Da una prima lettura della proposta di schema di decreto che il Ministero vorrebbe adottare sembra, ma aspettiamo verifiche, che la graduatoria regionale andrebbe a sostituire la fase del reclutamento da GPS sostegno prima fascia provinciale.
Infatti, fino al corrente anno scolastico dopo le immissioni in ruolo ordinarie (DA GAE E CONCORSI) è stata attivata la cosiddetta “call veloce”, prevista dal D.M. 25/2020, cui è seguita la procedura straordinaria di assunzione DA GPS 1^ FASCIA finalizzata all’immissione in ruolo, prevista dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e prorogata dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, limitatamente ai posti di sostegno.
In sostanza, per l’a.s. 2022/2023, terminata la call veloce, i posti di sostegno residuati sono stati assegnati con contratto a tempo determinato (al 31/08) agli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno; l’immissione in ruolo dei predetti docenti avverrà dal 1.9.2023 previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prova disciplinare.
Ora, atteso che il reclutamento da GPS 1° FASCIA SOSTEGNO, per espressa previsione di cui all’art.5 ter della legge 15/2022, è stato limitato all’a.s. 2022/2023, appare evidente che la nuova procedura andrebbe a sostituire anche il reclutamento dalla 1^ fascia delle GPS sostegno.
Ritornando alla nuova procedura oggetto della bozza ministeriale e prevista dalla legge finanziaria 2021, coloro che saranno individuati destinatari di nomina dalla graduatoria regionale, stipuleranno inizialmente un contratto a tempo determinato con svolgimento dell’anno di formazione e prova e con l’aggiunta di una prova disciplinare sulla falsariga di quanto previsto per le assunzioni da GPS I fascia. In caso di esito positivo, verrà stipulato con contratto a tempo indeterminato.
La prova disciplinare consisterà in un colloquio di idoneità che verifica, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari relativi ai posti di sostegno, il possesso e il corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate alla capacità di elaborare una progettazione educativa individualizzata, di concerto con tutto il consiglio di classe e in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.
La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
I quadri di riferimento della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242.
L’anno di formazione e prova, nel caso di valutazione negativa, può essere ripetuto una volta sola, secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 3 e seguenti, del DM 226 del 2022.
Chi rinvia il percorso di formazione e il periodo annuale di prova per giustificati motivi mantiene il contratto a tempo determinato nell’istituzione scolastica in cui ha svolto l’incarico e reitera il percorso.
Chi non supera la prova disciplinare decade dalla procedura e non viene assunto a tempo indeterminato. In questo caso si viene esclusi dalla graduatoria e non vi si può accedere più neanche in diversa regione.
Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Per attivare il nuovo sistema di reclutamento occorre la consueta emanazione di un apposito decreto dal ministero che definirà il bando e i tempi per presentare l’istanza.
Nessuna novità per coloro che sono in possesso del titolo conseguito all’estero: chi ha conseguito il titolo estero potrà partecipare a pieno titolo se ha ottenuto il riconoscimento.
Per chi è in attesa di riconoscimento è prevista la possibilità di partecipare con riserva, per cui l’individuazione, ossia la nomina effettiva potrà avvenire solo dopo il riconoscimento.
In ogni caso si potrà fare domanda per una sola regione e per tutti i posti per cui si ha il titolo (es: docente in possesso di specializzazione su più gradi potrà partecipare per più gradi\ordini ma nella stessa regione).
A nostro avviso è una misura peggiorativa, rispetto a quella prevista con l’assunzione sino al corrente anno scolastico da GPS 1^ FASCIA in quanto, se da un lato la graduatoria regionale consentirà di partecipare per più province, dall’altro, è una procedura assunzionale selettiva ma residuale, al pari delle nomine da 1° fascia GPS.
Non si comprende il motivo per cui occorra bandire ancora concorsi e produrre graduatorie “parallele” a quelle già esistenti e non ancora esaurite, per assumere soltanto in caso di incapienza di queste ultime. In sostanza si trasforma una misura d’emergenza in una misura strutturale, lasciandone intatte le caratteristiche e i limiti (assunzione a t.d., prova disciplinare aggiuntiva, nomine residuali).
LEGGI IL PARERE FAVOREVOLE DEL CSPI AL NUOVO RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO