Le procedure per i neoassunti differiscono a seconda che si sia stati assunti in quanto abilitati (su classe di concorso), non abilitati da graduatorie di merito oppure in qualità di docenti specializzati anche se non abilitati da GPS 1° fascia sostegno.
DOCENTI ASSUNTI DA GAE E G.M. ABILITATI
Sono assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgono l’anno di formazione e prova al temine del quale, in caso di esito positivo, ottengono il decreto di conferma in ruolo.
DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO PNRR 2023 NON ABILITATI
I docenti assunti dalle G.M. dell’ultimo concorso ordinario 2023 e non abilitati sono assunti a tempo determinato e devono:
- nell’a.s. 2024/25 conseguire l’abilitazione con i percorsi da 60, 30 o 36 CFU (a seconda della situazione in cui si trovano) al temine dei quali saranno assunti a T.I.
- nell’a.s. 2025/26 svolgere l’anno di formazione e prova, al temine del quale saranno “confermati” in ruolo.
Costoro dovranno presentare la dichiarazione dei servizi l’anno prossimo. Potranno presentare domanda di ricostruzione di carriera dopo la conferma in ruolo (?), quindi nell’a.s. 2025/26 (?)
DOCENTI ASSUNTI DA GPS 1° FASCIA SOSTEGNO
Sono assunti a tempo determinato; svolgono l’anno di prova e formazione + una lezione simulata e saranno assunti a tempo indeterminato l’anno successivo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato, previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata.
DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS
Sono assunti a tempo determinato, svolgono l’anno di formazione e prova, acquisiscono i 5 CFU presso le università e l’anno successivo sono assunti a tempo indeterminato, previo superamento dell’anno di prova e acquisizione dei previsti 5 CFU.
Quindi:
tutti i docenti svolgono l’anno di formazione e prova nell’anno di assunzione, sia che abbiano un contratto a T.I. che a T.D., ad eccezione dei vincitori dell’ultimo concorso NON abilitati.
Ulteriori differenze:
i docenti assunti da GPS 1° fascia sostegno svolgono anche la lezione simulata
i docenti assunti dalle graduatorie dello straordinario bis, devono anche acquisire 5 CFU
Per tutti, la normativa di riferimento è il D.M. n. 226/2022, più la circolare sull’anno di prova che il MIM emana di norma ogni anno.
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI E DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.
La dichiarazione dei servizi non può essere presentata dai docenti a tempo determinato.
La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata a partire dall’anno di conferma in ruolo.
Ne consegue che:
i docenti assunti direttamente a T.I., presentano la dichiarazione dei servizi nell’anno di assunzione (entro il 30/09) e la domanda di ricostruzione di carriera l’anno successivo dopo la conferma in ruolo.
Per i docenti assunti a T.D. da GPS e concorso straordinario BIS la tempistica scala di un anno: devono presentare la dichiarazione dei servizi l’anno successivo (che è l’anno di assunzione a T.I. e contestuale conferma in ruolo) e possono presentare contemporaneamente la domanda di ricostruzione di carriera.
Per i docenti non abilitati assunti da concorso ordinario 2023, la tempistica scale di un anno per la dichiarazione dei servizi e di due anni per la domanda di ricostruzione di carriera.
Si fa presente che:
la domanda di ricostruzione di carriera è una funzione aperta su istanze online tutti gli anni dal 1° settembre al 30 dicembre per cui, qualora un docente dimenticasse di inoltrarla l’anno in cui ne ha facoltà, può procedere negli anni successivi. Il diritto alla ricostruzione di carriera non si prescrive.
VINCOLO TRIENNALE MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
Assunti da GAE e G.M.
Il vincolo decorre dall’anno di assunzione
Assunti GPS 1° fascia sostegno e da concorso straordinario bis:
Il vincolo decorre per tutti dall’anno di assunzione a T.D. (che sarà poi lo stesso anno di decorrenza giuridica e conferma in ruolo) consiste nell’obbligo di prestare tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione, salvo che non si diventi soprannumerari o in esubero.
Assunti da concorso ordinario 2023 (PNRR) NON ABILITATI:
il primo anno di assunzione, quello in cui occorre conseguire l’abilitazione, non è utile ai fini del vincolo che inizierà a scorrere dall’anno di assunzione a T.I.
Costoro, quindi, devono attendere 4 anni e non 3 prima di poter presentare domanda di mobilità.
Quanto sopra al netto delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e recepite dall’accordo MIM-Sindacati del 21/02/2024 per i trasferimenti e dall’Intesa MIM- Sindacati del 27/06/2024 per le assegnazioni provvisorie. L’anno scorso non è stato rinnovato il CNI Mobilità né quello della mobilità annuale, si è proceduto con intese e accordi.
Si attende nuovo CNI Mobilità per il triennio 2025/26-27