LE VISITE FISCALI AL PERSONALE DELLA SCUOLA: COSA CAMBIA DAL 2024.

La visita fiscale è uno strumento a disposizione del datore di lavoro pubblico e privato. La visita fiscale consiste nel controllo sanitario eseguito dal personale medico per conto dell’INPS allo scopo di verificare lo stato di salute dei lavoratori assenti per malattia e la loro effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

Dal 1.1.2024 la novità più importante è stata quella della modifica nelle fasce orarie di reperibilità  in cui il medico fiscale può recarsi presso il domicilio del lavoratore per accertare lo stato invalidante. Rispetto al passato, in cui tali fasce orarie erano diversificate fra dipendenti pubblici e privati, dal 2024 vi è stata l’unificazione.

Quindi tutti i lavoratori, pubblici e privati (scuola compresa) dal 2024,  devono essere disponibili per la visita fiscale nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Fino al 2023 per i dipendenti pubblici erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

IL POLO UNICO DELLE VISITE FISCALI ISTITUITO PRESSO L’INPS

Si tratta di un servizio che consente al datore di lavoro di richiedere on line visite mediche di controllo. Questa struttura ha reso più semplice inviare il medico fiscale anche più volte per un controllo durante la stessa malattia, rendendo il monitoraggio sullo stato di salute del lavoratore più costante e approfondito.

Questa struttura, introdotta con la legge numero 75 del 27 maggio 2017, ha determinato un cambiamento importante nel modo in cui vengono gestite le visite fiscali.

Il Polo unico per le visite fiscali riguarda una vasta fascia di dipendenti, in particolare: 

  • Dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, quindi inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.
  • Personale delle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari.
  • Lavoratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale.
  • Personale della carriera prefettizia e diplomatica, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale dirigenziale penitenziario, personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  • Dipendenti delle Autorità indipendenti come la Consob e la Banca d’Italia, personale delle Università non statali riconosciute.
  • Personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono esclusi dalla normativa sul Polo unico: i dipendenti degli organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali, e i dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che seguono norme locali specifiche.

Con il Polo unico si è inteso centralizzare e standardizzare la gestione delle visite fiscali affinché  tutti i lavoratori soggetti a questa disciplina ricevano lo stesso trattamento e le stesse procedure di controllo.

Il medico dell’INPS può effettuare visite fiscali tutti i giorni della settimanainclusi i fine settimana e le giornate festive. 

Il medico INPS può visitare lo stesso lavoratore più volte nell’arco dello stesso periodo di malattia, ed anche nella stessa giornata, soprattutto se l’assenza è considerata sospetta perché a ridosso di festivi o giorni liberi.

Il medico INPS può essere inviato sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. L’Istituto ha la facoltà di effettuare controlli a campione, indipendentemente dalla richiesta dell’azienda.

Se il medico dell’INPS non trova il dipendente al domicilio indicato nel certificato di malattia, viene emessa una convocazione per una visita presso il gabinetto diagnostico dell’INPS il giorno lavorativo successivo. In questo caso, si ha la possibilità di presentarti presso un presidio sanitario pubblico indicato nella convocazione se non si riesce a raggiungere la sede INPS.

NUMERO ECCESSIVO DI VISITE FISCALI: SI PIO’ PARLARE DI MOBBING ?

Le conseguenze, soprattutto economiche dovute all’assenza ingiustificata sono da tenere in debita considerazione:

  1. Alla prima assenza: si perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, o fino alla data della visita ambulatoriale.
  2. Alla seconda convocazione: oltre alla perdita iniziale, il trattamento economico per il periodo di malattia residuo si riduce del 50%.
  3. Alla terza convocazione: si perde l’intera indennità INPS dal momento dell’assenza fino al termine del periodo di malattia.

Le assenze ingiustificate possono portare a conseguenze lavorative gravi. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere con sanzioni severe, incluso il licenziamento.

Se questo vale per il lavoratore, anche il datore di lavoro deve stare attento a non assumere un comportamento che potrebbe essere ritenuto persecutorio e si potrebbe profilare come mobbing.  

La richiesta eccessiva di visite fiscali è stata anche oggetto di una sentenza che ha condannato il datore di lavoro.

L’abuso dello strumento della visita fiscale avrebbe originato una condotta vessatoria e persecutoria nei confronti del dipendente.

Una visita fiscale reiterata può essere infatti definita mobbing nei confronti del dipendente, e trasformare il diritto del datore di lavoro in un atto illegittimo.

Consideriamo che il  datore può chiedere all’Inps di attivare la verifica, ma l’istituto può anche agire di sua iniziativa. In alcuni casi le visite fiscali potrebbero verificarsi anche due volte nella stessa giornata. Capita quando il controllo viene richiesto dal datore di lavoro e si accavalla con quello che è stato programmato di routine dall’Inps.

Fino al 2017 un dipendente in malattia dopo aver ricevuto la visita fiscale poteva tranquillamente allontanarsi da casa. Le eventuali altre assenze non erano sanzionate. Con la legge Madia, invece, il lavoratore deve farsi trovare a casa sempre nelle ore di reperibilità, anche se è già stato controllato.

Ma a tutto c’è un limite. Troppe visite fiscali possono portare al riconoscimento del mobbing nei confronti del dipendente. 

giudici di Appello della Corte di Bari, hanno riconosciuto come  mobbing il comportamento di un dirigente scolastico nei confronti di un insegnante della scuola pubblica che ha ricevuto 14 visite fiscali in soli tre mesi. Tutti  i controlli sono stati richiesti dal dirigente scolastico. Per i giudici queste visite ripetute (una a settimana) avevano sottoposto il docente ad una acclamata «prepotenza e umiliazione». Non soltanto: ai giudici è apparso anche evidente che la raffica di visite fiscali era parte di una strategia adottata dal dirigente per «liberarsi del docente». 

La Cassazione, successivamente, con la sentenza numero 10725 del 2019, ha ritenuto che il mobbing sia configurabile anche qualora un datore di lavoro chieda ripetutamente al dipendente chiarimenti per le assenze causate da malattia e cure mediche. 

In definitiva, l’intento persecutorio, e quindi il mobbing, si può dedurre anche dall’inutilità dei controlli disposti.

Abbiamo più volte avuto segnalati casi in cui il medico fiscale, recatosi presso il domicilio del dipendente, ha ritenuto che lo stesso non fosse in casa ma il dipendente dichiara di essere stato presso il proprio domicilio ma non aver sentito suonare/bussare. 

Anche su tali episodi si è pronunciata  la Cassazione che ha ribaltato un precedente orientamento giuridico.

In pratica i giudici hanno ritenuto che non si può sanzionare un dipendente che non sente il campanello di casa, e, quindi lascia fuori il medico dell’Inps arrivato per la visita fiscale, perché si sta facendo la doccia.

Il motivo? Il comportamento del dipendente non è contrario a quegli obblighi che è chiamato a rispettare nei confronti del datore di lavoro, che sono quelli di diligenza, correttezza e buona fede.

E non solo: il dipendente che non sente il campanello non sta neppure infrangendo gli obblighi contrattuali.

L’ordinanza in questione è la numero 22404 del 2022. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, che è stato dunque invitato a ritirare la sanzione disciplinare applicata al dipendente.

Questa sentenza come accennato ribalta precedenti ordinanze della Cassazione che sul punto non aveva mai giustificato il comportamento dei lavoratori che non sentono il campanello e non aprono la porta al medico legale.

Con questa ordinanza, anche il lavarsi viene inserito nelle esigenze indifferibili del vivere quotidiano. 

Anche i giudici di primo grado e successivamente quelli dell’Appello avevano dato torto al datore di lavoro. L’ordinanza della Cassazione non ha fatto che confermare  quelle sentenze. In primo grado i giudici del tribunale di Milano oltre ad annullare la sanzione disciplinare hanno anche condannato il titolare dell’azienda a risarcire al lavoratore il compenso che era stato sospeso.

Per la Cassazione gli obblighi imposti al lavoratore in malattia non possono essere estesi a qualsiasi atto della vita quotidiana che viene compiuto all’interno della sua abitazione. 

Nel caso in questione ha ovviamente la sua rilevanza il fatto che il dipendente si sia subito dopo attivato per una seconda visita fiscale che non è mai stata effettuata.

QUALI LAVORATORI SONO ESENTATI DALLA VISITA FISCALE 

Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale i lavoratori :

a) con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) quelli con patologie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio (limitato a certe categorie di dipendenti pubblici) 

c) i lavoratori con malattie legate a una situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Per i lavoratori pubblici affetti da malattie oncologiche sottoposti a terapie chemioterapiche, vi è l’esenzione dall’obbligo di reperibilità purché forniscano  al datore di lavoro la documentazione appropriata che giustifichi l’assenza dal lavoro.

Questa documentazione deve essere accompagnata da un certificato medico di malattia che indichi la causa dell’esenzione e la patologia che giustifica l’esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.

Il medico di famiglia sarà  responsabile della verifica e delle condizioni del paziente, ai fini  della compilazione di un certificato di malattia da inviare telematicamente all’INPS e al datore di lavoro.

Questo certificato dovrà essere compilato selezionando l’opzione “terapie salvavita” o “invalidità”, al fine di evitare che il paziente venga sottoposto a visite mediche non necessarie.

L’INPS, con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016, ha stilato un elenco delle patologie che danno diritto all’esonero della visita fiscale con il 67 per cento di invalidità:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
  • ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
  • professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
  • Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Se queste patologie hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa con una percentuale pari o superiore al 67%, il medico curante potrà procedere all’esonero della visita fiscale per il suo paziente.

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