DOMANDE DI MOBILITÀ PER L’A.S. 2024/25

PRESENTAZIONE DOMANDE:

DOCENTI: DAL 29 FEBBRAIO AL 16 MARZO. ESITI: 17 MAGGIO

PERSONALE EDUCATIVO: DAL 28 FEBBRAIO AL 19 MARZO. ESITI: 22 MAGGIO

IRC: DAL 21 MARZO AL 17 APRILE (CARTACEA). ESITI: 30 MAGGIO

ATA: DALL’8 AL 25 MARZO. ESITI: 26 MAGGIO.

FONTI:

NUOVO CCNL SCUOLA 2019/21

CCNI MOBILITA’ 2022/25  attualmente in vigore + INTEGRAZIONI E MODIFICHE 21/02/2024 (sui vincoli)

O.M. docenti, personale educativo e ATA: da pubblicare

O.M. docenti di religione: da pubblicare

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA: 

  • neoassunti al 01/09/2023 che NON possono fruire di una delle deroghe previste 
  • chi ha ottenuto trasferimento o mobilità professionale PROVINCIALE su SEDE (= su singola scuola con preferenza puntuale)
  • chi ha ottenuto trasferimento o mobilità professionale INTERPROVINCIALE su SEDE (= su singola scuola con preferenza puntuale).  (modifica introdotta quest’anno)

DEROGHE PER I VINCOLATI (docenti e DSGA)

a) genitori con figli minori di 12 anni (se adottivi o affidatari qualunque sia l’età del minore entro 12 anni dall’ingresso in famiglia)

b) personale con Handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave: artt. 21 e 33 commi 3, 5, 6 della legge 104/92

c) docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 D.Lgs. 151/01 (familiare disabile) in qualità di:

  1. coniuge / parte dell’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o patologia invalidante dei coniugi (punto 1)
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2 (genitori)
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3 (figli)
  5. parente o affine entro il 3° grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4 (fratelli e sorelle)

d) coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3 (invalidità superiore a 1/3) – NOVITA’

e) i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 comma 1, punti I, III, IV, VI, VII, VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la precedenza

f) i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, seppure soddisfatti su una preferenza espressa.

LE DEROGHE NON VALGONO PER COLORO CHE SONO ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2023: 

gli assunti da GPS 1° fascia sostegno

gli assunti da mini call veloce (sostegno)

ABILITAZIONI EX D.M. 255

A seguito dell’accorpamento delle classi di concorso, l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente di richiedere il passaggio di ruolo sull’altra classe di concorso accorpata. 

PUNTEGGI

Restano invariate le tabelle allegate al CCNI 2022/25

PRECEDENZA PER ASSISTENZA (L. 104/92)

Si ricorda che il D. Lgs 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, per cui il diritto di precedenza può essere esercitato da ciascuno dei beneficiari 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

Il CNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è scaduto ed è in proroga da due anni. Di conseguenza, si suppone che debba riaprirsi la contrattazione per produrre un nuovo contratto. Tuttavia l’attuale norma di Legge D. Lgs. 59/2017 (non contrattuale) al momento preclude per coloro che sono assunti dal 2023 la possibilità di presentare domanda di assegnazione interprovinciale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *