DOCENTI NEOASSUNTI DOPO IL 31 AGOSTO 2024: NOTA MIM RIPARAMETRAZIONE CALCOLO DEI GIORNI.

Come è noto il docente immesso in ruolo, ai fini del  superamento del  periodo di prova deve prestare  almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche

Poiché, ai sensi della Legge 106/2024, è stato possibile effettuare immissioni in ruolo con effettiva presa di servizio anche successivamente al 31 agosto e fino al 31 dicembre, il Ministero ha dovuto emanare una nota per rispondere ai numerosi requisiti in merito ai requisiti di servizio ai fini della validità dell’anno di formazione e prova.

Il requisito del servizio deve essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.

La nota specifica inoltre che allo stesso modo si procederà rispetto alla categoria dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, di cui al punto 3 della citata nota prot. 202382 del 2024.

Va infatti ricordato che, per le graduatorie pubblicate prima del 31 agosto: 

  • Nel caso di nomina in ruolo successiva al 31 agosto (da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto), il docente prenderà servizio solamente nell’anno scolastico successivo (1 settembre 2025).
  • La decorrenza economica sarà quindi il 1 settembre 2025.
  • La decorrenza giuridica invece sarà il 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina).
  • Agli aspiranti immessi in ruolo dopo il 31 agosto, non verrà assegnata una scuola di titolarità ma solo una provincia di titolarità.
  • Durante l’anno scolastico 2024/2025, parteciperanno poi alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 e, al termine dei movimenti, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno nel 2025/2026 l’anno di formazione e prova.

I docenti in parola, come specificato dalla nota n. 202382 del 2024, possono svolgere l’anno di prova se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione. Anche per loro si applica quindi il riproporzionamento dei requisiti di servizio. (es: coloro che sono stati nominati con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 e che quest’anno stanno svolgendo una supplenza sul medesimo grado iniziata a novembre).

NOTA MIM 1765 DEL 15/01/2025

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