I docenti vincitori del concorso ordinario 2023, destinatari di nomina in ruolo entro il 31 agosto 2024 oppure entro il 31 dicembre 2024, per la trasformazione del loro contratto a T.D. in contratto a tempo indeterminato al 1° settembre 2025, devono conseguire la relativa abilitazione sulla classe di concorso per la quale hanno conseguito la nomina.
In sostanza, tra i vincitori di concorso e “neoassunti” abbiamo due tipologie di docenti:
- docenti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non erano in possesso dell’abilitazione e che, entro il 31 dicembre hanno conseguito l’abilitazione per la classe di concorso per la quale sono risultati vincitori di concorso (in tale casistica rientrano anche quei docenti che sono risultati vincitori per una delle classi di concorso accorpate): tali docenti hanno stipulato contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2024 e d economica dalla data di assunzione in servizio. Dovranno sostenere l’anno di prova nel corrente anno scolastico.
- docenti che, al momento della nomina quali vincitori del concorso erano in possesso soltanto del titolo di studio e dei 24 CFU, quindi privi di abilitazione. Tali docenti hanno stipulato un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e quest’anno dovranno frequentare il percorso abilitante da 30 o da 36 CFU (a seconda dei casi).
Tra coloro che devono ancora conseguire l’abilitazione distinguiamo:
- I docenti vincitori del concorso in possesso dei 24 CFU dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 5 DPCM 4 agosto 2023).
- I docenti che sono in possesso delle 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, potranno frequentare il percorso di formazione da 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 2 DPCM 4 agosto 2023). Ciò anche qualora essi abbiano partecipato al concorso con i 24 CFU.
- Gli insegnanti tecnico pratici dovranno conseguire il percorso da 36 CFU, come recentemente chiarito (indipendentemente dal fatto che abbiano conseguito o meno i 24 CFU).
I docenti che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
A tal fine si ricorda che Il DM n. 255/2023 ha determinato l’accorpamento di alcune classi di concorso, quali:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
I docenti che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
Con nota del 31 ottobre 2024 n. 7447, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunicava la necessità di attivare i percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado, di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, per l’a.a. 2024/2025.
L’iter di attivazione è attualmente in corso e si attende la pubblicazione del decreto MUR nelle prossime settimane. I percorsi in parola saranno accessibili a tutti i vincitori di concorso (attenzione, solo dai vincitori, non dagli idonei), senza alcuna selezione, in quanto i vincitori accedono di diritto, avendo già “vinto” il concorso.