DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE. ESISTE FORSE UN “OBBLIGO” A STARE CONNESSI ?

A partire dagli anni della pandemia, ma anche precedentemente seppure con diversa modalità e intensità, si è consolidata la “cattiva consuetudine” , di fare comunicazioni al personale della scuola a qualsiasi ora del giorno e anche nei giorni festivi. 

Non si tratta propriamente, o comunque non soltanto, di comunicazioni “ufficiali” dei Dirigenti Scolastici, ma di un bombardamento costante da parte di tutto quello che oggi si chiama staff, ossia da parte di molti di coloro che ricoprono incarichi organizzativi aggiuntivi nella scuola. Lo stile comunicativo dello staff dipende sempre e comunque dal Dirigente Scolastico. 

Come se la scuola, perché della scuola ci interessiamo qui, non possa essere gestita rispettando la sacrosanta separazione tra lavoro e vita (privata). 

Essere connessi è certamente una caratteristica dell’epoca che stiamo vivendo: mail, chat di lavoro e altri canali digitali facilitano la comunicazione con colleghi e amici (molte volte anche “nemici”) , tanto che il confine fra vita pubblica e privata è sfumato fino, in alcuni casi, a svanire del tutto. Di conseguenza, si dà ormai per scontata e inevitabile una connessione con il lavoro 24 ore su 24. Che oggi i lavoratori stiano tutti tornando ad una condizione di schiavitù è ormai un grido di allarme lanciato da vari “esperti” e “intellettuali”. Una schiavitù molto più pericolosa in quanto (semi) volontaria.  

Nasce così l’ormai noto “diritto alla disconnessione”, cioè il diritto di non essere reperibili  al di fuori dell’orario lavorativo. Questo diritto include non soltanto la facoltà di scollegarsi, ma anche la garanzia di non subire conseguenze negative per non essersi connessi (e neppure avere incentivi per aver dato la disponibilità ad essere connessi sempre)

Nel nostro paese la questione ha ottenuto un’ attenzione particolare tanto che è stata oggetto di  una normativa specifica sul diritto alla disconnessione con la legge 81/2017, seppur nell’ambito della regolamentazione dello smart working.

Si faccia attenzione: la legge non riconosce esplicitamente la disconnessione come un diritto, ma ne prevede la regolamentazione mediante contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Veniamo alla scuola:

La scuola è stata uno dei primi settori che ha inteso dare una regolamentazione al  diritto alla disconnessione, attraverso il contratto relativo al triennio 2016/2018.

Al punto 8 del comma 4, lettera c), dell’articolo 22 del CCNL, si legge: “Sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

Il CCNL ha, quindi, demandato al contratto di istituto la disciplina in ordine ai criteri generali per l’uso delle tecnologie di lavoro al di fuori dell’orario di servizio per evitare una sovrapposizione tra vita lavorativa e privata del personale scolastico.

Stessa cosa è prevista anche nel nuovo Contratto collettivo nazionale del personale del comparto Istruzione (periodo 2019-2021) firmato lo scorso 18 gennaio 2024

Vogliamo, allora, richiamare l’obbligo per i componenti delle RSU di disciplinare compiutamente, nel rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola di appartenenza, il diritto alla disconnessione prevedendo limiti precisi ed eventuali azioni a tutela del personale nel caso in cui tale diritto fosse leso dal dirigente scolastico nell’esercizio della sua funzione.

La realtà:

Gruppi whatsapp di qualsiasi tipo e genere, registri elettronici collegati alle mail degli insegnanti, una pioggia di comunicazioni di servizio sui cellulari dei docenti, talvolta non soltanto fuori dall’orario di servizio, ma nei giorni festivi e, in alcuni casi, in orario notturno.

Non è accettabile che i genitori vengano in possesso del numero di telefono privato dei docenti o che ricorrano alla mail istituzionale dei propri figli per comunicare con loro

La verità è che non tutta questa disinvoltura comunicativa è autorizzata ufficialmente dal docente in linea o, spesso, in contrasto con il contratto d’istituto. Spesso sono i docenti stessi che per “comodità”, fraintesa urgenza, problematiche di gestione della classe o dei singoli alunni, consentono questa prassi, convinti di non avere altri strumenti di “tutela” dalle tante situazioni critiche che si creano nella scuola. Purtroppo, spesso hanno ragione: non certo nel consentire questa prassi, ma nel sentirsi poco tutelati. 

Raccomandiamo al personale di non cadere in questa falsa idea che fa considerare queste modalità, comode, veloci e non burocratizzate. Scegliere sempre la comunicazione scritta al giusto destinatario e tramite il giusto canale, dove per “giusto” si intende previsto dalla norma, dai regolamenti interni e dal contratto di istituto. Questa è l’unica forma di tutela. 

La disponibilità del docente ad interfacciarsi con la famiglia in situazioni delicate e “urgenti”  NON DEVE mai  essere interpretata come uno spazio senza orari e scadenze, senza vincoli di contenuto e priorità, tramite il quale trovare, sempre, risposte e ascolto incondizionati. 

Abbiamo, in effetti, segnalazioni dettagliate del fatto che alcuni Dirigenti chiedano espressamente ai docenti e al personale ATA di tener sempre connesso il telefono per ricevere comunicazioni “in tutti i modi, in tutti i luoghi e a ogni ora.
Facciamo un esempio:

se il contratto della scuola X prevede che dalle ore 18 alle ore 7.30 del giorno successivo ci sia il diritto alla disconnessione, è evidente che dalle ore 7,31 alle 17,59 si è tenuti ad essere connessi e quindi si ha l’obbligo di ricevere (ed eventualmente rispondere a mail e messaggi WA e SMS – laddove questi ultimi espressamente previsti.

Resta un ulteriore nodo da sciogliere: con quali strumenti il docente si deve connettere?
Per ricevere messaggi WA o mail sul proprio dispositivo mobile è indispensabile disporre di uno smartphone adeguatamente “equipaggiato” Questo significa, dunque, che i docenti debbano obbligatoriamente disporre di uno strumento del genere?
E se il docente – per varie ragioni – intendesse utilizzare un telefono di vecchia concezione o non volesse installare i servizi di messaggistica e di posta elettronica sul proprio smartphone, lo si dovrebbe dunque obbligare ?

Semplici domande che pochi si pongono, anche tra il personale stesso.

La conclusione è evidente: l’obbligo di connessione può essere invocato solo nel momento in cui il datore di lavoro fornisca al dipendente la strumentazione necessaria. 

Il punto chiave di tutta la questione è che questi problemi nascono proprio dall’aver istituito il diritto alla disconnessione che fa immediatamente pensare, in modo sbagliato,  ad un obbligo di connessione.

Ne deriva, allora, che il solo obbligo per il docente è quello di ricevere le comunicazioni sul “registro elettronico”  nelle ore di connessione e non al di fuori di esse.

Laddove, invece, sia il docente stesso a fornire i propri numeri personali di telefono, sarebbe possibile per il Dirigente far pervenire eventuali comunicazioni su questo dispositivo, ma sempre negli orari stabiliti dal contratto di istituto.

A nostro avviso, inoltre, il docente che fornisce il proprio numero di telefono, dovrebbe anche indicare per quali finalità la scuola può farne uso. 

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