CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GAE E GPS 2023: APPLICAZIONE DELLE RISERVE EX LEGGE 68/99

Gli uffici scolastici provinciali dovrebbero iniziare a pubblicare gli esiti del primo turno di nomina per le supplenze al 31/08 e al 30/09 a partire da questa settimana.

Per le nomine si attinge prima dalle GAE, poi dalle GPS e, in caso di incapienza, dalle graduatorie di Istituto.

Lo scorso anno ci sono stati una serie di problemi riguardo all’applicazione della Legge 68/99, ossia al sistema di calcolo delle riserve dei posti a favore dei soggetti appartenenti alle categorie individuate da questa legge, con notevoli difformità tra i vari uffici scolastici e mancanza di trasparenza.

Riteniamo quindi utile fare delle precisazioni in merito alla riserva dei posti e al sistema di calcolo per l’a.s. 2023/2024

L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che disciplina l’istituzione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze)  all’art. 12 comma 12 prevede  che: In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo [Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno] sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68“.

A tal fine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle suddette graduatorie i candidati hanno dichiarato di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non potevano produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, dovevano indicare nella domanda la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

La riserva di posti opera unicamente con riferimento al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto e 30 giugno) da GaE (graduatorie ad esuarimento) e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze); non opera per le supplenze attribuite dalle graduatorie d’istituto.

COSA PREVEDE LA LEGGE 68/1999
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.

La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.  I disabili sono:

  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).

Le altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:

  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
  •  soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
  •  profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;

Nel caso della scuola il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. Tale percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato, ossia sui posti in organico di diritto e non sul numero delle nomine da effettuare.

In aggiunta ai titoli di riserva previsti dalla Legge 68/1999, la normativa vigente prevede delle altre riserve di legge a favore dei militari volontari congedati (artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 Codice Ordinamento Militare – COM e successive modificazioni/integrazioni).

L’12 comma 14 dell’OM 112/2022 (che disciplina il conferimento delle supplenze) prevede che: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”

In particolare l’art. 1014 citato prevede una riserva di posti pari al 30% nel caso di bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente.

Tali atti devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre è previsto che le pubbliche amministrazioni trasmettano al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso

La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

  1. VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
  2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
  3. VFB volontari in ferma breve triennale;
  4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

COME AVVIENE L’ASSUNZIONE DEI RISERVISTI

Per quanto riguarda le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi annuali si procede in conformità a quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7/11/2000:

a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine; va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami.

c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

GAE COME GRADUATORIA UNICA
Le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, hanno sancito che per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, queste devono essere considerate come graduatoria unica, a prescindere dalla loro articolazione in fasce. Quindi laddove non ci siano più candidati riservisti da assumere nella I o II fascia delle GaE, l’amministrazione dovrà procedere all’assunzione dei candidati presenti nella III fascia anche a discapito di aspiranti non riservatari appartenenti allo stesso scaglione.

Nelle graduatorie di istituto,
essendo queste formate solo per trasposizione dalle graduatorie provinciali, troveremo coloro che appartengono alle categorie individuate dalla legge 68/1999 ma che per le nomine da queste graduatorie beneficiano della sola precedenza a parità di punti.

Per il prossimo anno scolastico, per evitare quanto accaduto nell’a.s. 2022/2023, quando per le GPS si sono conferite nomine annuali a docenti sprovvisti del titolo di sostegno solo perché appartenenti alle “categorie protette”, il Ministero ha definito nuove procedure per la gestione delle supplenze da GPS

Con la circolare n. 3440 del 19.7.2023, il MIM ha chiarito la differenza tra GAE e GPS relativamente al funzionamento delle riserve delle Legge 68/99.

Se le GAE sono considerate una graduatoria unica perché al loro interno la distinzione in fasce deriva dall’anno di iscrizione in graduatoria e non da una differenza di titoli di accesso, le GPS non possono essere gestite allo stesso modo in quanto diversi sono i requisiti di accesso alle due fasce.

Di conseguenza, per le supplenze da GPS, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni della specifica fascia in cui sono inseriti.

L’algoritmo procederà al conferimento delle supplenze, partendo dalla divisione tra la prima e la seconda fascia e, all’interno della prima, verrà rispettato anche il seguente ordine di inclusione:

  • prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A)
  • nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1B)
  • nella prima fascia dal 2022 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1C)
  • nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1D)

Infine, ai fini del calcolo sulla quota massima del  50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

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