CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE : CHIARIMENTI DOPO LA NOTA DEL MINISTERO CHE NON RICONOSCE ALCUNE  CERTIFICAZIONI 

Con apposita nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiamato l’attenzione dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali sulla verifica della validità di alcune certificazioni linguistiche rilasciate da Enti non accreditati. Pare, come riporta anche una testata giornalistica, che tutto nasca dalla denuncia dell’Instituto Cervantes che ha comunicato  di aver formalizzato una denuncia/querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo «per segnalare la celebrazione di sessioni di esami non autorizzate per il rilascio della certificazione DELE, organizzate da terzi, utilizzando il marchio dell’Instituto Cervantes e della certificazione DELE»

Riteniamo quindi opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla valutazione delle certificazioni linguistiche.

Le tabelle titoli allegate all’OM. 112/2022, prevedono la valutazione delle certificazioni di lingua straniera nella seguente misura:

  1. B2 Punti 3
  2. C1 Punti 4
  3. C2 Punti 6

Tali certificazioni devono essere conseguite presso e rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione . VEDI QUI L’ELENCO DEGLI ENTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI

QUANTE CERTIFICAZIONI POSSONO ESSERE VALUTATE

Si valuta un solo titolo (quello di livello superiore) per ciascuna lingua straniera. 

Sono valutabili, dunque, sia il B2 di Lingua Spagnola (3 punti) e il C1 di Lingua Inglese (4 punti), mentre se l’aspirante consegue B2 e C1 di Lingua Inglese, sarà valutato solamente il titolo di livello superiore (4 punti). 

(GAE) GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) le certificazioni linguistiche non sono valutabili.

CONCORSI
Per quanto riguarda i concorsi,  la valutazione delle certificazioni linguistiche è disciplinata dal bando e dalla relativa tabella di valutazione titoli che tendenzialmente negli ultimi anni ne hanno previsto la valutazione unicamente per quelle di livello superiore al B2 (C1 e C2) rilasciate da enti certificatori delle competenze riconosciuti dal MIUR.

Generalmente non sono previsti vincoli in merito al numero di certificazioni valutabili , per cui possono essere valutate anche certificazioni di lingue differenti.

GPS

  • per il livello B2, vengono conferiti 3 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C1, si ottengono 4 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C2, il punteggio GPS arriva a 6 punti.

La metodologia CLIL come titolo valutabile. 
Si tratta di un  corso di perfezionamento: l’acronimo sta per Content and Language Integrated Learning. Questo approccio didattico consente di insegnare discipline non linguistiche in lingua straniera. 

Dal punto di vista della valutazione, conseguire un percorso CLIL aggiunge 1 punto al punteggio GPS.

Tuttavia, la valutazione del corso CLIL, se combinato con il possesso delle certificazioni linguistiche, è maggiorata. Di fatto, il punteggio totale aumenta di ben 3 punti.

  • per il livello B2, si ottengono 3 punti + 3 punti CLIL, per un totale di 6 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C1, si guadagnano 4 punti + 3 punti CLIL, raggiungendo così un totale di 7 punti nel punteggio GPS;
  • per il livello C2, si accumulano 6 punti + 3 punti CLIL, ottenendo un punteggio GPS di 9 punti.

Con l’entrata in vigore della Legge 33/22, a maggio 2022, è inoltre possibile sfruttare la doppia immatricolazione nello stesso anno accademico.

L’introduzione di una normativa completamente nuova in materia di doppia immatricolazione universitaria ha messo in non poca difficoltà gli atenei che si sono trovati a doverla applicare senza linee guida ben definite. Il Ministero si è limitato per ora a pubblicare delle FAQ ufficiali sulla doppia immatricolazione.

Un caso esplicativo è quello della compatibilità tra TFA ed altri percorsi universitari (master, CLIL o corsi di perfezionamento) che la legge non affronta ma che è una esigenza frequente risolta in via interpretativa dalle segreterie degli atenei.

Alcuni atenei hanno istituito presso le proprie segreterie appositi uffici che gestiscono le immatricolazioni successive alla prima nello stesso anno accademico, con lo scopo di prevenire il mancato riconoscimento dei titoli conseguiti a causa di incompatibilità. In questo modo, previa verifica dei percorsi e procedendo alla seconda immatricolazione, l’ateneo conferma ufficialmente l’assenza di incompatibilità. Altre università lasciano in capo agli iscritti la responsabilità di dichiarare la compatibilità dei percorsi nei casi di doppia immatricolazione.

La novità della doppia immatricolazione produce effetti notevoli non solo e non tanto sulle iscrizioni a due corsi di laurea ma, soprattutto nel “mondo scuola” sulle doppie immatricolazioni per il conseguimento di titoli che attribuiscono punteggio in GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e per i concorsi a cattedra.

Se nelle GPS, per i master e i corsi di perfezionamento la nuova normativa non ha un grande impatto in quanto resta il limite di “un titolo per ciascun anno accademico” fino ad un massimo di 3 titoli, per il CLIL la situazione cambia in quanto tale titolo, pur essendo un corso di perfezionamento, va inserito in una voce diversa della domanda ed è valutato in un punto diverso della tabella. 
Di conseguenza, non rientra nel limite numerico dei titoli conseguibili, né nel limite di “un titolo per ciascun anno accademico”. 

I corsi CLIL e i titoli di specializzazione in italiano L2 hanno infine una ulteriore peculiarità: nelle tabelle di valutazione è riportata la dicitura relativamente al punteggio riconosciuto “per ciascun titolo”.

Tale locuzione, sfuggita all’attenzione dei più per diverso tempo, ha assunto rilevanza quando si è compreso che, esattamente come per i titoli di specializzazione in italiano L2, anche per i corsi CLIL il punteggio poteva essere cumulato conseguendo titoli differenti (più certificazioni di II livello in didattica dell’italiano L2 oppure più CLIL, diversi tra loro, abbinati a certificazioni linguistiche in lingue differenti).

In conclusione, dunque, se per i master e i corsi di perfezionamento è stato fissato un tetto (3 titoli) come anche per  le certificazioni informatiche (4 titoli), per i percorsi CLIL e i titoli di specializzazione in italiano L2 non vi è un’indicazione di un tetto massimo.

Inoltre, i titoli di specializzazione in italiano L2 sono certificazioni che non richiedono immatricolazione e, in quanto titoli culturali, non seguono gli anni accademici ma quelli solari. 


La normativa sulla doppia immatricolazione prevede che due percorsi nello stesso anno accademico sono compatibili se non si tratta di due percorsi che richiedono entrambi la frequenza e se non coincidono per almeno due terzi delle attività formative (questo parametro viene valutato in termini di numero di CFU negli stessi settori scientifico disciplinari contenuti in entrambi i percorsi). I corsi CLIL risentono di quest’ultimo limite affrontando tutti, indipendentemente dall’ateneo che li eroga, contenuti simili.

Non si possono quindi conseguire più CLIL nello stesso anno accademico. 
Sono però compatibili CLIL e Master o corsi di perfezionamento (salvo che il programma non coincida per più del 60% e che non sia richiesta la frequenza in tutti e due i percorsi) e tutti e due i percorsi possono essere inseriti validamente a punteggio in GPS.

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