CANCELLAZIONE DALLE GAE: QUANDO AVVIENE

il Ministero dell’Istruzione con DDG DEL 10 MARZO 2010 ha disposto che il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia.

Il depennamento avviene ad esito positivo dell’anno di prova dei neoassunti. 

Gli unici che, pur essendo di ruolo, possono restare nelle GAE sono i docenti che sono stati  immessi in ruolo con riserva

Situazione ancora diversa è quella del docente iscritto nelle GAE che ha rinunciato negli anni precedenti (o rinuncerà nel 2022) a una proposta di immissione in ruolo dalla stessa GaE. 

La rinuncia comporta la cancellazione immediata: 

  • dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.
  • dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.

Si ha il diritto a permanere, invece:

  • nella graduatoria ad esaurimento di altra classe di concorso o grado di scuola (infanzia/primaria ad esempio)
  • in qualsiasi Graduatoria di merito di concorso in cui si è eventualmente inseriti;
  • nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), inclusi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.

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