il Ministero dell’Istruzione con DDG DEL 10 MARZO 2010 ha disposto che il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale, viene depennato dalla graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia.
Il depennamento avviene ad esito positivo dell’anno di prova dei neoassunti.
Gli unici che, pur essendo di ruolo, possono restare nelle GAE sono i docenti che sono stati immessi in ruolo con riserva.
Situazione ancora diversa è quella del docente iscritto nelle GAE che ha rinunciato negli anni precedenti (o rinuncerà nel 2022) a una proposta di immissione in ruolo dalla stessa GaE.
La rinuncia comporta la cancellazione immediata:
- dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.
- dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.
Si ha il diritto a permanere, invece:
- nella graduatoria ad esaurimento di altra classe di concorso o grado di scuola (infanzia/primaria ad esempio)
- in qualsiasi Graduatoria di merito di concorso in cui si è eventualmente inseriti;
- nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), inclusi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.