Entro il 10 dicembre 2024, se le Commissioni Esaminatrici dei concorsi ordinari per il personale docente banditi nell’anno 2023 riescono a pubblicare le relative graduatorie di merito, gli Uffici Scolastici Regionali devono procedere alla nomina a tempo indeterminato (se i docenti sono già in possesso di abilitazione per il posto per il quale sono risultati vincitori del concorso) ovvero a tempo determinato (se i docenti non sono in possesso della relativa abilitazione per il posto per il quale sono risultati vincitori del concorso) entro il 31 dicembre 2024.
Una volta pubblicato l’avviso di conferimento della nomina sul sito dell’USR che ha gestito la procedura concorsuale, i docenti vincitori del concorso scelgono prioritariamente la provincia della regione per la quale hanno partecipato al concorso e, successivamente, procedono alla scelta della sede di servizio nell’ambito della provincia assegnata.
Ciò posto, al fine di dirimere alcuni dubbi sorti in proposito (specialmente per coloro che, vincitori del concorso già hanno in corso una supplenza annuale sulla stessa tipologia di posto per il quale sono vincitorie della procedura di reclutamento) si fa presente quanto segue:
DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024 IN BASE A GRADUATORIE DI MERITO APPROVATE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2024
Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 14-bis del DL n. 71/24:
- I predetti docenti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
- I sopra citati docenti laddove abbiano in corso (nell’a.s. 2024/2025) una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
DOCENTI ASSUNTI DOPO IL 31 AGOSTO MA LA CUI GRADUATORIA E’ STATA APPROVATA ENTRO IL 31 AGOSTO 2024.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 4/1 del DL n. 255/2001 (convertito in legge n. 333/2021), i docenti assunti dopo il 31 agosto 2024, attingendo però da graduatorie pubblicate sempre entro il 31 agosto 2024 (ivi comprese le GM dei concorsi PNRR):
- sono assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
- prendono servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025
- all’atto dell’individuazione hanno assegnata solo la provincia di titolarità;
- otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta probabilmente a febbraio 2025).
Si sottolinea che per effetto di quanto disposto dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione nell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
Ciò premesso, si richiama l’attenzione sull’illegittima procedura messa in atto dall’USR Molise il quale, ignorando le disposizioni sopra riportate non ha emesso il provvedimento di conferma sulla scuola nella quale una vincitrice di concorso stava effettuando supplenza al 31 agosto. La docente aveva partecipato alla procedura telematica di assegnazione provincia in quanto l’elenco dei convocati non la escludeva da tale procedura, a differenza di altra candidata. Dopo aver portato a conoscenza dell’ufficio scolastico il fatto di avere un contratto di supplenza annuale in essere – cosa che dovrebbe risultare dalla piattaforma – e richiesto la conferma su tale sede, si è vista assegnare d’ufficio altra sede in altra provincia.
Non sappiamo se ci sono altre situazioni analoghe, ma denunciamo il comportamento dell’amministrazione che no. ha inteso procedere a rettificare il proprio illegittimo operato, costringendo l’interessata ad adire le vie legali.
RIEPILOGO SITUAZIONE ASSUNTI DA CONCORSO PNRR 2023